ART. 13 (Non conformita' della marcatura) 1. Costituisce marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura CE' ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1; b) l'assenza della marcatura CE', conforme all'articolo 12, commi 1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformita' per una macchina; c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE' vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4. 2. Qualora sia constatata la non conformita' della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, e dell'articolo 7, comma 1.