ART. 13 
                  (Non conformita' della marcatura) 
 
   1. Costituisce marcatura non conforme: 
   a) l'apposizione  della  marcatura  ‘CE'  ai  sensi  del  presente
decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione  di  cui
all'articolo 1; 
   b) l'assenza della marcatura ‘CE', conforme all'articolo 12, commi
1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformita' per una
macchina; 
   c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa  dalla
marcatura ‘CE' vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4. 
   2. Qualora sia constatata la non conformita' della marcatura  alle
disposizioni  del  presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico ordina al fabbricante, o al  suo  mandatario  di  adottare,
entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme. 
   3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora
le misure adottate siano ritenute  non  idonee,  il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6,  e
dell'articolo 7, comma 1.