ART. 14 
                      (Obbligo di riservatezza) 
 
   1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati  personali  ed
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice  della
proprieta'  industriale,  tutte  le  parti  e  le  persone  coinvolte
nell'applicazione del presente decreto legislativo sono  obbligate  a
mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento  delle
loro funzioni. In particolare i segreti  aziendali,  professionali  e
commerciali sono considerati  come  informazioni  riservate,  eccetto
quando la loro divulgazione sia necessaria al  fine  di  tutelare  la
salute e la sicurezza delle persone. 
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  fatti  salvi  gli
obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati  riguardanti
l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.