ART. 15 
                             (Sanzioni) 
 
   1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante  o  il
suo mandatario che immette  sul  mercato  ovvero  mette  in  servizio
macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente
decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  4.000
euro a 24.000 euro. Alla stessa  sanzione  e'  assoggettato  chiunque
apporta  modifiche  ad  apparecchiature   dotate   della   prescritta
marcatura  CE,  che  comportano  la  non  conformita'   ai   medesimi
requisiti. 
   2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una
quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni
di cui all'articolo 10 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 
   3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o
il suo mandatario che a richiesta dell'autorita' di  sorveglianza  di
cui all'articolo 6,  omette  di  esibire  la  documentazione  di  cui
all'allegato VII del presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
   4. Il fabbricante o il suo  mandatario  che  immette  sul  mercato
ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai  requisiti
di  cui  all'allegato  I,  sono  sprovviste  della  dichiarazione  di
conformita'  di  cui  all'allegato  II  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
   5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o  fa
apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in  errore
i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi,  della
marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la  leggibilita'  e'
punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a
6.000 euro. 
   6. Chiunque promuove pubblicita' per macchine che  non  rispettano
le prescrizioni del presente decreto legislativo  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
   7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se  il  10
per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine
per le quali la violazione e' accertata e' compreso tra il minimo  ed
il massimo della sanzione da applicare ovvero e' inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato e' superiore  al  massimo  della
sanzione da applicare, i  relativi  importi  minimo  e  massimo  sono
rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino  a  che
sia verificata  la  condizione  di  cui  al  periodo  precedente.  La
sanzione e' determinata secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  11
della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in  particolare,
della pericolosita' connessa alla non conformita' rilevata.  In  ogni
caso la sanzione applicata non puo'  superare  l'importo  massimo  di
150.000 euro. 
   8. Il responsabile delle violazioni di cui  ai  commi  1  e  2  e'
tenuto  a  rifondere  le  spese  sostenute  per  l'attuazione   delle
procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono definiti i criteri di determinazione dei relativi  importi  che,
versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  sono  riassegnati  ai
pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 
   9. Le sanzioni di cui al presente  articolo  sono  irrogate  dalla
competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.
Le somme derivanti da tali  sanzioni  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della  legge  7
luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa
del medesimo Ministero dello sviluppo economico.