ART. 15 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformita' ai medesimi requisiti. 2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorita' di sorveglianza di cui all'articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato II e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita' e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 6. Chiunque promuove pubblicita' per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione e' accertata e' compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero e' inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato e' superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione e' determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosita' connessa alla non conformita' rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non puo' superare l'importo massimo di 150.000 euro. 8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.