ART. 19 
                    (Norme finali e transitorie) 
 
   1.  L'elenco  indicativo  dei  componenti  di  sicurezza  di   cui
all'allegato V e' aggiornato con decreto di natura non  regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione  degli  eventuali
aggiornamenti  dell'elenco  di  tali  componenti   da   parte   dalla
Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera  a),
della direttiva 2006/42/CE. 
   2.  Gli  organismi  gia'  notificati  ai  sensi  della   direttiva
89/392/CEE e successive  modificazioni,  codificata  dalla  direttiva
98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica  24
luglio 1996, n. 459, devono  chiedere  al  Ministero  dello  sviluppo
economico la  conferma  della  validita'  della  loro  notifica,  nel
rispetto  di  quanto  contenuto  nell'articolo  11,  nel  termine  di
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  11.
Decorso tale termine, in  mancanza  della  domanda  di  conferma,  le
autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di
conferma  della  notifica  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma 3. 
   3. E' data facolta' al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concedere notifica provvisoria, di durata pari  a  quattro  mesi,  ad
organismi in relazione alle attivita' di certificazione CE del  tipo.
Tale notifica provvisoria potra'  essere  successivamente  rinnovata,
per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due  volte.  Si
applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 11. 
   4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi
o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  soggetti  pubblici
interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri 
                              RONCHI,  Ministro  per   le   politiche
                              europee 
                              SCAJOLA,   Ministro   dello    sviluppo
                              economico 
                              SACCONI, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
                              FRATTINI, Ministro degli affari esteri 
                              ALFANO, Ministro della giustizia 
                              TREMONTI,  Ministro   dell'economia   e
                              delle finanze 
 
   Visto, il Guardasigilli: ALFANO