ART. 3 
            (Immissione sul mercato e messa in servizio) 
 
   1. Possono essere immesse sul mercato  ovvero  messe  in  servizio
unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni  del
presente decreto legislativo e non pregiudicano  la  sicurezza  e  la
salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei
beni, quando sono debitamente installate, mantenute in  efficienza  e
utilizzate conformemente  alla  loro  destinazione  o  in  condizioni
ragionevolmente prevedibili. 
   2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine
che  rispettano  le  pertinenti  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo. 
   3. Il fabbricante o il suo  mandatario,  prima  di  immettere  sul
mercato ovvero mettere in servizio una macchina: 
   a) si accerta che soddisfi i pertinenti  requisiti  essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; 
   b) si accerta che il fascicolo tecnico di  cui  all'allegato  VII,
parte A, sia disponibile; 
   c) fornisce in particolare le informazioni  necessarie,  quali  ad
esempio le istruzioni; 
   d)  espleta  le  appropriate  procedure   di   valutazione   della
conformita' ai sensi dell'articolo 9; 
   e)  redige  la  dichiarazione   CE   di   conformita'   ai   sensi
dell'allegato II, parte 1, sezione A, e  si  accerta  che  la  stessa
accompagni la macchina; 
   f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12. 
   4. Il fabbricante o il suo  mandatario,  prima  di  immettere  sul
mercato una quasi-macchina, si accerta che  sia  stata  espletata  la
procedura di cui all'articolo 10. 
   5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure  di
cui all'articolo 9, dispone o puo' usufruire dei mezzi  necessari  ad
accertare la conformita' della macchina ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I. 
   6.  Qualora  le  macchine  siano  disciplinate  anche   da   altri
provvedimenti di recepimento di  direttive  comunitarie  relative  ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della  marcatura  'CE',
questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle
disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o
piu'  di  detti  provvedimenti  lascino  al  fabbricante  o  al   suo
mandatario la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformita' soltanto
alle direttive applicate dal fabbricante  o  dal  suo  mandatario.  I
riferimenti degli atti normativi applicati  devono  essere  indicati,
conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione  A,
punto 4, nella dichiarazione CE di conformita'. 
   7. In occasione di  fiere,  di  esposizioni,  di  dimostrazioni  e
simili,  e'  consentita   la   presentazione   di   macchine   o   di
quasi-macchine non conformi alle disposizioni  del  presente  decreto
legislativo, purche' un cartello visibile indichi chiaramente la  non
conformita'  di  dette  macchine  o   di   dette   quasi-macchine   e
l'impossibilita' di disporre delle  medesime  prima  che  siano  rese
conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine  o
quasi-macchine non  conformi,  sono  prese  le  misure  di  sicurezza
adeguate per assicurare la protezione delle persone.