ART. 3 (Immissione sul mercato e messa in servizio) 1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo. 3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformita' ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformita' ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12. 4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10. 5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, dispone o puo' usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I. 6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura 'CE', questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformita' soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformita'. 7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, e' consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un cartello visibile indichi chiaramente la non conformita' di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilita' di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.