ART. 4 
          (Presunzione di conformita' e norme armonizzate) 
 
   1. Le macchine provviste della marcatura ‘CE' e accompagnate dalla
dichiarazione  CE  di  conformita',  i  cui  elementi  sono  previsti
dall'allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute  rispondenti  alle
disposizioni del presente decreto legislativo. 
   2. Le macchine costruite in conformita' di una norma  armonizzata,
il cui riferimento  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. 
   3. I riferimenti delle norme nazionali che  traspongono  le  norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   4. Gli enti di normazione italiani di cui  alla  legge  21  giugno
1986, n. 317, adottano le procedure necessarie  per  permettere  alle
parti sociali di partecipare, a livello  nazionale,  al  processo  di
elaborazione e di controllo delle norme  armonizzate  in  materia  di
macchine.