ART. 7 
                     (Clausola di salvaguardia) 
 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive
adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  4,  con  le   relative
motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformita'  e'
dovuta: 
   a)  al  mancato  rispetto  dei   requisiti   essenziali   di   cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a); 
   b) ad  un'errata  applicazione  delle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 4, comma 2; 
   c)  ad  una  lacuna  delle  medesime  norme  armonizzate  di   cui
all'articolo 4, comma 2. 
   2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni  avviate  dalla
Commissione europea, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma  4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 
   3. Quando la Commissione europea comunica  che  una  macchina  non
conforme e' stata immessa sul mercato provvista della  marcatura  CE,
il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro
dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non
conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro
dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.