ART. 8 
(Misure specifiche riguardanti categorie di  macchine  potenzialmente
                             pericolose) 
 
   1. Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine
con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di
norme  armonizzate  che  la  Commissione  europea  ha  ritenuto   non
soddisfare pienamente i requisiti essenziali di  sicurezza  e  tutela
della salute  dell'Allegato  I  a  seguito  della  procedura  di  cui
all'articolo 5. Sono, altresi', considerate  macchine  potenzialmente
pericolose le  macchine  che,  a  causa  delle  loro  caratteristiche
tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le  quali  uno
Stato  membro  ha  adottato  misure  di  limitazione   della   libera
circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea. 
   2. Qualora la Commissione europea, secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 9,  paragrafo  3,  della  direttiva  2006/42/CE,  adotta
misure che  richiedono  agli  Stati  membri  di  vietare  o  limitare
l'immissione sul  mercato  di  macchine  di  cui  al  comma  1  o  di
assoggettare tali macchine a  particolari  condizioni,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  provvede  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dalla Commissione europea. 
   3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  richiedere  alla
Commissione europea di esaminare la necessita' di adottare le  misure
di cui al comma 2.