ART. 9 (Valutazione della conformita' delle macchine) 1. Ai fini dell'attestazione di conformita' della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Se la macchina non e' contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformita' con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII. 3. Se la macchina e' contemplata dall'allegato IV ed e' fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti: a) la procedura di valutazione della conformita' con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII; b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, piu' controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; c) la procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X. 4. Se la macchina e' contemplata dall'allegato IV, ma e' stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti: a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, nonche' controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; b) la procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X.