ART. 9 
           (Valutazione della conformita' delle macchine) 
 
   1. Ai fini dell'attestazione di conformita'  della  macchina  alle
disposizioni del presente decreto legislativo, il  fabbricante  o  il
suo mandatario applica  una  delle  procedure  di  valutazione  della
conformita' di cui ai commi 2, 3 e 4. 
   2.  Se  la  macchina  non  e'  contemplata  dall'allegato  IV,  il
fabbricante o il suo mandatario applica la procedura  di  valutazione
della conformita' con controllo  interno  sulla  fabbricazione  della
macchina di cui all'allegato VIII. 
   3. Se la macchina e' contemplata dall'allegato IV ed e' fabbricata
conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma  2,
e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti
di sicurezza e di tutela  della  salute,  il  fabbricante  o  il  suo
mandatario applica una delle procedure seguenti: 
   a) la procedura di valutazione  della  conformita'  con  controllo
interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII; 
   b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di  cui
all'allegato IX, piu' controllo  interno  sulla  fabbricazione  della
macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 
   c) la procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X. 
   4. Se la macchina e' contemplata dall'allegato  IV,  ma  e'  stata
fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente  le  norme
armonizzate di cui all'articolo  4,  comma  2,  ovvero  se  le  norme
armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di  sicurezza  e
di tutela della salute  o  non  esistono  norme  armonizzate  per  la
macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una
delle procedure seguenti: 
   a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di  cui
all'allegato IX, nonche' controllo interno sulla fabbricazione  della
macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 
   b) la procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X.