IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del   14   marzo   2007,   che   istituisce   un'infrastruttura   per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega  al  Governo  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed  in  particolare,
l'Allegato B; 
VISTO il regolamento (CE)  n.  1205/2008  della  Commissione,  del  3
dicembre 2008,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  metadati,
entrato in vigore il 24 dicembre 2008; 
VISTA la decisione n. 2009/442/CE della  Commissione,  del  5  giugno
2009, recante attuazione della  direttiva  2007/2/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  il  monitoraggio  e  la
rendicontazione; 
VISTA  la  legge  2  febbraio  1960,  n.  68,  recante  norme   sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione
e dei rilevamenti terrestri e idrografici; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto  2009,  n.
140,  recante   regolamento   di   riorganizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice
in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
VISTO  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005  n.  195,   recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
VISTO  il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di
documenti nel settore pubblico; 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
VISTO il decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del  paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea  dell'ambiente  e
la  rete  europea  d'informazione  e  di  osservazione   in   materia
ambientale; 
CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al  Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo  e  al
Comitato  delle  regioni  denominata  'Verso  un  Sistema  comune  di
informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008. 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
CONSIDERATO che la Conferenza unificata non  ha  reso  il  parere  di
competenza nel previsto termine; 
ACQUISITI i pareri delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non  hanno  reso
il parere nel previsto termine; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e  per
i rapporti con le regioni; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               ART. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
1. Il presente decreto  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura  nazionale  per  l'informazione  territoriale  e   del
monitoraggio  ambientale  che  consenta  allo   Stato   italiano   di
partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale  nella
Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle  politiche
ambientali e delle politiche o  delle  attivita'  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente. 
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce
norme  generali  per  lo  scambio,  la  condivisione,   l'accesso   e
l'utilizzazione, in maniera integrata  con  le  realta'  regionali  e
locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e
delle politiche o delle attivita'  che  possono  avere  ripercussioni
sull'ambiente. 
3. Il presente decreto si applica ai set  di  dati  territoriali  che
rispondono alle seguenti condizioni: 
a) sono disponibili in formato elettronico; 
b) sono detenuti da o per conto di: 
1) un'autorita'  pubblica,  e  sono  stati  prodotti  o  ricevuti  da
un'autorita' pubblica o sono  gestiti  o  aggiornati  dalla  medesima
autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico; 
2) terzi, che svolgono  attivita'  che  possono  avere  ripercussioni
sull'ambiente. 
c) riguardano una o piu'  delle  categorie  tematiche  elencate  agli
Allegati I, II e III. 
4. Il presente decreto si applica altresi'  ai  servizi  relativi  ai
dati territoriali concernenti i set di dati territoriali  di  cui  al
comma 3. 
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle  condizioni  di
cui al comma 3, lettera c), ma  per  i  quali  i  terzi  detengano  i
diritti  di  proprieta'  intellettuale,  l'autorita'  pubblica   puo'
intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione
dei medesimi terzi. 
6. Il presente decreto si applica fatto  salvo  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36. 
7.  Il  presente  decreto  non  impone  la  raccolta  di  nuovi  dati
territoriali. 
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          -  Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
          -  L'art.  76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
          -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          -  La  direttiva  2007/2/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
          aprile 2007, n. L 108.
          - Il testo dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2008. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recita:
             «Allegato B
             (Art. 1, commi 1 e 3)»
             2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18   luglio  2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
             2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa
          a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e
          che abroga la direttiva 92/40/CEE;
             2006/17/CE  della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche   per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e  il
          controllo di tessuti e cellule umani;
             2006/38/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture;
             2006/42/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE(rifusione);
             2006/43/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio;
             2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          luglio  2006,  riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
             2006/86/CE  della  Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani;
             2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28  novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
             2006/123/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
             2006/126/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20   dicembre   2006,   concernente  la  patente  di  guida
          (rifusione);
             2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
          marzo    2007,   che   istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire);
             2007/23/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul mercato di
          articoli pirotecnici;
             2007/30/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  giugno  2007,  che modifica la direttiva 89/391/CEE del
          Consiglio,  le sue direttive particolari e le direttive del
          Consiglio  83/477/CEE,  91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
          fini  della semplificazione e della razionalizzazione delle
          relazioni sull'attuazione pratica;
             2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate;
             2007/43/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce   norme  minime  per  la  protezione  dei  polli
          allevati per la produzione di carne;
             2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  modifica  la direttiva 92/49/CEE del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e  2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
          criteri  per  la  valutazione prudenziale di acquisizioni e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
             2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali  dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
          75/106/CEE   e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica  la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
             2007/58/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre  2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e  la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
             2007/59/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23   ottobre   2007,   relativa   alla  certificazione  dei
          macchinisti  addetti  alla  guida di locomotori e treni sul
          sistema ferroviario della Comunita';
             2007/60/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
          dei rischi di alluvioni;
             2007/64/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  novembre  2007,  relativa  ai  servizi di pagamento nel
          mercato  interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
          2002/65/CE,   2005/60/CE   e   2006/48/CE,  che  abroga  la
          direttiva 97/5/CE;
             2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del  Consiglio  relativa  al  coordinamento  di determinate
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli  Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
          televisive;
             2007/66/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e   92/13/CEE   del   Consiglio   per  quanto  riguarda  il
          miglioramento  dell'efficacia delle procedure di ricorso in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
             2008/5/CE   della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa   alla  specificazione  sull'etichetta  di  alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata);
             2008/8/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2008, che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE per quanto riguarda il
          luogo delle prestazioni di servizi;
             2008/9/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2008, che
          stabilisce  norme  dettagliate per il rimborso dell'imposta
          sul  valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
          ai  soggetti  passivi  non  stabiliti nello Stato membro di
          rimborso, ma in un altro Stato membro;
             2008/48/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
             2008/49/CE   della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per
          quanto   riguarda   i  criteri  per  l'effettuazione  delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari;
             2008/50/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa;
             2008/51/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  maggio  2008,  che modifica la direttiva 91/477/CEE del
          Consiglio,  relativa al controllo dell'acquisizione e della
          detenzione di armi;
             2008/52/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale;
             2008/56/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  giugno  2008,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria  nel campo della politica per l'ambiente marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
             2008/57/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario comunitario (rifusione);
             2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua
          la  direttiva  2006/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  fissa i requisiti tecnici per le navi della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania;
             2008/63/CE   della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni;
             2008/68/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          24  settembre  2008, relativa al trasporto interno di merci
          pericolose;
             2008/71/CE  del  Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini;
             2008/73/CE  del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica  le  procedure  di  redazione degli elenchi e di
          diffusione   dell'informazione   in   campo  veterinario  e
          zootecnico   e   che   modifica  le  direttive  64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE,  94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
             2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che
          modifica  la  direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  che  fissa  i requisiti tecnici per le navi
          della navigazione interna;
             2008/90/CE   del   Consiglio,  del  29  settembre  2008,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione  delle  piante  da frutto e delle piante da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
             2008/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
          direttive;
             2008/100/CE  della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica  la  direttiva  90/496/CEE  del Consiglio relativa
          all'etichettatura  nutrizionale dei prodotti alimentari per
          quanto  riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate, i
          coefficienti  di  conversione  per  il  calcolo  del valore
          energetico e le definizioni;
             2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
          modifica  della  direttiva  2006/112/CE relativa al sistema
          comune  d'imposta  sul  valore  aggiunto, per combattere la
          frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
             2008/118/CE   del   Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
          relativa  al  regime  generale delle accise e che abroga la
          direttiva 92/12/CEE.».
             -  Il  Regolamento (CE) n. 1205/2008 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 4 dicembre 2008, n. L 326.
             -  La  decisione  n.  2009/442/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 148.
             -   La  legge  2  febbraio  1960,  n.  68,  Norme  sulla
          cartografia  ufficiale dello Stato e sulla disciplina della
          produzione  e  dei  rilevamenti  terrestri e idrografici e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1960, n. 52.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto
          2009,  n.  140,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
          ottobre 2009, n. 228.
             - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice
          in  materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
             -  Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
             -   Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico  all'informazione  ambientale) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
             -   Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36
          (Attuazione   della   direttiva   2003/98/CE   relativa  al
          riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
             - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
          materia  ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O.
             -  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  L.  6  luglio  2002,  n.  137)  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
             -  Il  testo  dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
          137  (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
          e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
          enti pubblici) cosi' recita:
             «Art.  10. Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
          proprieta' letteraria e diritto d'autore.
             1.  Ferma  restando  la  delega  di  cui all'art. 1, per
          quanto  concerne  il  Ministero  per  i beni e le attivita'
          culturali   il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riassetto    e,   limitatamente   alla   lettera   a),   la
          codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
              a) beni culturali e ambientali;
              b) cinematografia;
              c)  teatro,  musica,  danza e altre forme di spettacolo
          dal vivo;
              d) sport;
              e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
             2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
              a)   adeguamento   agli   articoli   117  e  118  della
          Costituzione;
              b)   adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali;
              c)   miglioramento   dell'efficacia   degli  interventi
          concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
          scopo   di   conseguire   l'ottimizzazione   delle  risorse
          assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
          delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
              d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma
          1:    aggiornare    gli    strumenti   di   individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
          ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
          l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
          conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
          internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
          mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
          degli   appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
          artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
          ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
          l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
          aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
          oltre  i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti, in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
          contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
          culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
          responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
          separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale,  tra  le  amministrazioni  per  i beni e le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare;
              e)  quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del
          comma  1:  razionalizzare  gli  organismi  consultivi  e le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
          snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
          ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
          degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
          individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
          contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
          l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
          settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
          delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
          interventi;
              f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma
          1:  armonizzare  la legislazione ai principi generali a cui
          si  ispirano  gli  Stati  dell'Unione europea in materia di
          doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
          sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati;
              g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma
          1:  riordinare,  anche  nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della
              legge 15 marzo 1997, n. 59
              ,  la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE),
          il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli
          autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli
          organi   dell'ente   e   la   massima   trasparenza   nella
          ripartizione   dei  proventi  derivanti  dall'esazione  dei
          diritti  d'autore  tra  gli  aventi diritto; armonizzare la
          legislazione  relativa  alla  produzione  e  diffusione  di
          contenuti digitali e multimediali e di software ai principi
          generali  a  cui  si  ispira l'Unione europea in materia di
          diritto d'autore e diritti connessi.
             3.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti per materia, resi nel
          termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativa
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque adottati.
             4.  Disposizioni  correttive  ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di  cui  al  presente  articolo, entro
          quattro anni dalla data della loro entrata in vigore».
             -  Il  Regolamento  (CE) n. 401/2009 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 126.
          Note all'art. 1:
             - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e 24
          gennaio 2006, n. 36 si veda nelle note alle premesse.