ART. 10 
(Condivisione e  riutilizzo  dei  dati  nell'ambito  delle  autorita'
                             pubbliche) 
1. Ai  fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente,  le  autorita'  pubbliche  hanno  libero
accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le
autorita'  pubbliche  consentono  ad  altre  autorita'  pubbliche  lo
scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. E' preclusa  ogni  limitazione
che possa determinare ostacoli pratici, al punto  di  utilizzo,  alla
condivisione dei set di dati  territoriali  e  dei  servizi  ad  essi
relativi. 
2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati  e  dei
servizi fra  pubbliche  amministrazioni  siano  fissate  in  appositi
accordi,  questi  sono  trasmessi  all'Autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma 2. 
3.  Le  autorita'  pubbliche  forniscono  alle  istituzioni  ed  agli
organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e  servizi
ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni  di
esecuzione  stabilite  a  livello  comunitario.   I   set   di   dati
territoriali e servizi ad essi relativi, forniti alle istituzioni  ed
agli organismi comunitari, al fine  di  adempiere  agli  obblighi  di
informazione in virtu'  della  legislazione  comunitaria  in  materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa. 
4.  Quando  un'istituzione  o  un  organismo  comunitario  chiede  la
disponibilita' dell'accesso ad un set di dati territoriali  o  ad  un
servizio ad essi relativo, l'autorita' pubblica mette a disposizione,
su richiesta, anche le informazioni,  a  fini  di  valutazione  e  di
utilizzo,  sui  meccanismi  di  rilevamento,   di   trattamento,   di
produzione, di controllo qualita' e di  ottenimento  dell'accesso  ai
suddetti  set  di  dati  territoriali   e   servizi,   qualora   tali
informazioni supplementari siano disponibili  e  sia  ragionevolmente
possibile estrarle e fornirle. 
5.  Quando  un'autorita'  pubblica  fornisce  ad  un'altra  autorita'
pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di
dati  territoriali  e  servizi  ad  essi  relativi,   richiesti   per
l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione
comunitaria in materia ambientale, tali set di  dati  territoriali  e
servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa. 
6.  Per  i  set  di  dati  territoriali  gia'  acquisiti,  alla  data
dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  sotto  condizioni  di
licenza d'uso, le autorita' pubbliche sono autorizzate  a  fornire  i
set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza. 
7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle
autorita'  pubbliche  che  producono  o  forniscono  i  set  di  dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione,  sentita  la  Consulta  nazionale  per  l'informazione
territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11,  sono  individuate
le autorita'  pubbliche  autorizzate  ad  applicare  tariffe  per  la
fornitura  dei  dati  territoriali  ad  altre   autorita'   pubbliche
attraverso i servizi individuati ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,
lettere c) ed e). Con  il  medesimo  provvedimento  sono  determinati
l'ammontare  delle  tariffe  stesse  e  le  relative   modalita'   di
pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo  59,  comma
7-bis, del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Ai  fini  della
determinazione dell'importo delle tariffe si  applica  l'articolo  7,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio  2006,  n.  36.  Sono
fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui
all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36  del
2006. 
8. Gli introiti delle  tariffe  di  cui  al  comma  7,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile  2005,  n.  62,
allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 
9. Gli enti territoriali e  gli  altri  enti  ed  organismi  pubblici
determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o  propri  atti
deliberativi, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente  decreto,  gli  importi  delle  tariffe  e  le  relative
modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7. 
10. Le tariffe di cui al comma 7 possono  essere  applicate  soltanto
qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali
si  chiede  l'accesso,  siano  disponibili   servizi   di   commercio
elettronico, con l'eventuale previsione  di  clausole  di  esclusione
della  responsabilita',  licenze  online   (click-licenses),   ovvero
licenze o accordi quadro che  escludono  ogni  ostacolo  temporale  e
amministrativo per l'accesso al servizio. 
11.  In  deroga  al  presente  articolo,   le   autorita'   pubbliche
originatrici dei set di dati possono  limitare  la  condivisione  ove
esse ritengano che questa comprometta il corso  della  giustizia,  la
pubblica   sicurezza,   la   difesa   nazionale   o   le    relazioni
internazionali. Di tale limitazione e' data comunicazione  attraverso
i metadati di cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 10:
             - Per l'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82 si veda nelle note all'art. 4.
             -  Per l'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006,
          n. 36 si veda nelle note all'art. 9.
             -  Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo 24
          gennaio 2006, n. 36 cosi' recita:
             «Art.  10 (Riutilizzo di documenti a fini commerciali da
          parte  di  pubbliche  amministrazioni).  - 1. Lo scambio di
          documenti,  come  definito  dalla  lettera  f)  del comma 1
          dell'art. 2, non costituisce riutilizzo.
             2.   Nel   caso  in  cui  una  pubblica  amministrazione
          riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica
          amministrazione  si  applicano  le  modalita' di riutilizzo
          anche economico stabilite nel presente decreto.»
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 4 della
          citata legge n. 62 del 2005:
             «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1.
          (Omissis).
             2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1,
          qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli
          allegati  A  e B della presente legge, nonche' di quelle da
          recepire  con  lo  strumento regolamentare, sono attribuite
          alle  amministrazioni  che  effettuano  le prestazioni ed i
          controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
          novembre 1999, n. 469.».