ART. 11
                      (Misure di coordinamento)
1.  Ai  fini  del  coordinamento  diretto  dei  contributi di tutti i
soggetti  interessati  all'efficace  funzionamento ai vari livelli di
amministrazione   dell'infrastruttura  nazionale  per  l'informazione
territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento
Stato   -  regioni  per  il  sistema  nazionale  di  osservazione  ed
informazione  ambientale'  costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio
2002  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e' trasferito
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   ed   assume   la  denominazione  di  'Consulta  nazionale  per
l'informazione  territoriale  ed ambientale' e la sua composizione e'
adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.
2.   La   Consulta   nazionale  per  l'informazione  territoriale  ed
ambientale  e'  organo  di  raccordo  istituzionale  tra le pubbliche
amministrazioni  che  producono  set di dati territoriali, nonche' di
indirizzo  tecnico  all'azione  del  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare nell'ambito della predisposizione
dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale
per  l'informazione  territoriale  e  del monitoraggio ambientale. Il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
assicura  il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale
per  l'informazione  territoriale  ed  ambientale  anche  al fine del
coordinamento  dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei
produttori  terzi  e  dei  fornitori  di  servizi  a  valore aggiunto
relativamente  all'individuazione  di  pertinenti  set  di dati, alla
valutazione   delle   esigenze   degli   utilizzatori,  all'invio  di
informazioni  sulle  pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione
del presente decreto. Lo svolgimento di tali attivita' possono essere
anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.
3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la
partecipazione  dell'Italia  all'elaborazione  delle  disposizioni di
esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini
della attuazione del presente decreto.
4.  La Consulta di cui al comma 1, e' presieduta da un rappresentante
del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed  e'  costituita  da  un  massimo  di 50 componenti. Sono membri di
diritto della Consulta:
a)  un  rappresentante  per  ciascuno degli organi cartografici dello
Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;
b)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante del Ministero della difesa;
d)  un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
e)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
f)   un   rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali;
g)  un  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali;
h) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
i) un rappresentante del Ministero della salute;
k) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
l) un rappresentante dell'ISPRA;
m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
n) un rappresentante della DIGITPA;
o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
p)  un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani
(ANCI).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito  il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono  definite  le  modalita'  di funzionamento della Consulta e sono
determinati  gli  eventuali  ulteriori rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni   centrali   e  degli  enti,  istituti  ed  organismi
nazionali,  nonche' gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti
locali.   Con  il  medesimo  provvedimento  sono  anche  individuate,
nell'ambito   della   Consulta,  una  o  piu'  sezioni  tecniche  per
l'attivita'   istruttoria   su  specifiche  tematiche  di  competenza
dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata "Tavolo tecnico di
cooperazione" tra il livello nazionale ed il livello regionale per la
realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la
tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio
e  del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni,
d'intesa  con  l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con
le Agenzie ambientali, regionali e provinciali.
6.  La  partecipazione  alla  Consulta di cui al comma 1 non comporta
compensi  o  gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di
viaggio  sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate
che   vi   provvedono  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio.  Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta
a   carico  delle  amministrazioni  e  di  massimizzarne  l'efficacia
operativa,  le  sessioni  di  lavoro  possono  essere  anche condotte
attraverso   strumenti   di  teleconferenza,  videopresenza  o  altre
modalita'  di  gestione  dei  flussi informativi attraverso strumenti
telematici  che  assicurino,  comunque,  parita' di partecipazione ai
processi decisionali a tutti i rappresentanti.
 
          Note all'art. 11:
             -  Il  testo dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n.
          68 cosi' recita:
             «Art. 1. Sono organi cartografici dello Stato:
              l'Istituto geografico militare;
              l'Istituto idrografico della Marina;
              la   Sezione   fotocartografica  dello  Stato  Maggiore
          dell'Aeronautica;
              l'Amministrazione  del  catasto  e  dei servizi tecnici
          erariali;
              il Servizio geologico.
             La cartografia ufficiale dello Stato e' costituita dalle
          carte  geografiche,  topografiche,  corografiche, nautiche,
          aeronautiche,  catastali e geologiche pubblicate da un ente
          cartografico  dello  Stato  e  dall'ente  stesso dichiarate
          ufficiali.
             Le   carte  aeronautiche  e  geologiche  sono  ufficiali
          limitatamente    alle   particolari   rappresentazioni   di
          carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
             Sulle  carte  ufficiali  e'  impressa,  a cura dell'ente
          produttore, apposita stampigliatura.».