ART. 12 (Monitoraggio e rendicontazione) 1. Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio e di rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio. 2. L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su: a) le modalita' di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualita'; b) il contributo delle autorita' pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorita' pubbliche; e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva. 4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale. 5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.