ART. 12 
                  (Monitoraggio e rendicontazione) 
1.  Anche  ai   fini   delle   attivita'   di   monitoraggio   e   di
rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico  dei  set
di dati territoriali  e  dei  relativi  servizi  corrispondenti  alle
categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per
categoria tematica e per Allegato, e  dei  servizi  di  rete  di  cui
all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio. 
2. L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30 aprile,  sul  sito
internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. 
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare invia alla Commissione europea,  entro  il  15  maggio  2013  e,
successivamente, con cadenza  triennale,  entro  il  15  maggio,  una
relazione contenente informazioni su: 
a) le modalita' di coordinamento dei fornitori  pubblici  di  set  di
dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli  utilizzatori
di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione,  e
delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della  garanzia  di
qualita'; 
b)  il  contributo  delle  autorita'  pubbliche  o   dei   terzi   al
funzionamento   e   al    coordinamento    dell'infrastruttura    per
l'informazione territoriale; 
c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; 
d) gli accordi di  condivisione  dei  dati  stipulati  tra  autorita'
pubbliche; 
e) i costi  e  i  benefici  connessi  all'attuazione  della  presente
direttiva. 
4. Ai fini della raccolta dei dati  per  il  monitoraggio  e  per  la
rendicontazione  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare  si  avvale  dell'ISPRA,  in  raccordo  con  la
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale. 
5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi  a
disposizione del pubblico tramite  il  sito  internet  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.