ART. 15 (Disposizioni finanziarie) 1. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali imi le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano