ART. 15
                     (Disposizioni finanziarie)
1.   Le   autorita'   pubbliche   provvedono   all'attuazione   delle
disposizioni  di  cui  al  presente decreto nell'ambito delle proprie
attivita'  istituzionali  ed utilizzando a tali imi le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.  In  ogni  caso,  dall'attuazione  del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010
                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
                                                             del mare
                               Frattini, Ministro degli affari esteri
                                     Alfano, Ministro della giustizia
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
                        Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano