ART. 3
      (Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale
                   e del monitoraggio ambientale)
1.  L'infrastruttura  nazionale per l'informazione territoriale e del
monitoraggio ambientale e' costituita da:
a)  i  metadati,  i  set di dati territoriali e i servizi relativi ai
dati territoriali e del monitoraggio ambientale;
b) i servizi di rete di cui all'articolo 7;
c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;
d)  l'elenco  ufficiale  delle autorita' pubbliche responsabili della
disponibilita'  dei  set  di dati territoriali di cui all'articolo 1,
comma 3, e dei servizi ad essi relativi;
e) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale;
f)  gli  accordi  in  materia di condivisione, accesso e utilizzo dei
dati;
g)  i  meccanismi,  i  processi  e  le  procedure  di coordinamento e
monitoraggio  stabilite,  attuate o rese disponibili conformemente al
presente decreto.
2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare  e'  autorita' competente per l'attuazione del presente decreto.
Per  l'assolvimento  di  tali  funzioni  il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  si avvale dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca ambientale, di seguito
ISPRA,    quale    struttura   di   coordinamento   anche   ai   fini
dell'adempimento  dei  compiti  di cui all'articolo 12 e del raccordo
con  la  rete  europea  d'informazione  e  di osservazione in materia
ambientale.
3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio   e   del   mare,   sentita   la  Consulta  nazionale  per
l'informazione  territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, e
previa  procedura di consultazione pubblica telematica, e' costituito
ed   aggiornato   l'elenco   ufficiale   delle   autorita'  pubbliche
responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui
all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi.