ART. 4 
                             (Metadati) 
1. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono  o  aggiornano  i
set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti  alle  categorie
tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set  di
dati, i metadati secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al
presente articolo. 
2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati  territoriali
detenute da piu' autorita' pubbliche o per conto  di  piu'  autorita'
pubbliche, le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  solo
alla versione di riferimento da  cui  derivano  le  varie  copie.  La
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale,  di
cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in
cui quest'ultima non sia univocamente identificata. 
3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti: 
a) conformita' dei set di  dati  territoriali  alle  disposizioni  di
esecuzione definite a livello comunitario; 
b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di  dati
territoriali e dei servizi relativi e, se  del  caso,  corrispondenti
canoni; 
c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; 
d)  autorita'  pubbliche  responsabili  della  creazione,   gestione,
manutenzione e distribuzione dei  set  di  dati  territoriali  e  dei
servizi; 
e)  limitazioni  dell'accesso  del  pubblico   e   motivi   di   tali
limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4. 
4. In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n.  82,  e  successive  modificazioni,  le  regole  tecniche  per  la
definizione dei metadati, elaborate in conformita' alle  disposizioni
di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205  del  2008  ed  alle
Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV. 
5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto,  gestito  o  aggiornato
set di dati  territoriali  corrispondenti  alle  categorie  tematiche
elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi  a  tali
set di dati territoriali entro il  24  dicembre  2010.  Le  autorita'
pubbliche che hanno  prodotto,  gestito  o  aggiornato  set  di  dati
territoriali  corrispondenti  alle   categorie   tematiche   elencate
all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali  set  di  dati
territoriali entro il 24 dicembre 2013. 
6. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano  set
di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche  di  cui
al presente decreto aggiornano i metadati relativi  ai  set  di  dati
territoriali ed ai servizi corrispondenti entro  novanta  giorni  dal
collaudo  o  dalla  validazione  o  dall'adozione  dei  set  di  dati
territoriali nuovi o aggiornati. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, reca:
             «Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato territoriale
          si    intende    qualunque   informazione   geograficamente
          localizzata.
             2.  E'  istituito il Comitato per le regole tecniche sui
          dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il
          compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
          delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la
          fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le
          disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il
          sistema pubblico di connettivita'.
             3.  Per  agevolare  la pubblicita' dei dati di interesse
          generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
          livello  nazionale,  regionale e locale, presso il CNIPA e'
          istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
             4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  con  uno o piu' decreti sulla proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o, per sua delega,
          del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, previa
          intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definite
          la  composizione  e  le  modalita' per il funzionamento del
          Comitato di cui al comma 2.
             5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  con  uno o piu' decreti sulla proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o, per sua delega,
          del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e  del  mare,  per  i  profili relativi ai dati ambientali,
          sentito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
          territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
          tecniche  per  la  definizione del contenuto del repertorio
          nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
          prima  costituzione  e  di  successivo  aggiornamento dello
          stesso,  per  la formazione, la documentazione e lo scambio
          dei    dati    territoriali    detenuti    dalle    singole
          amministrazioni  competenti,  nonche'  le regole ed i costi
          per   l'utilizzo   dei   dati   stessi   tra  le  pubbliche
          amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
             6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
          alcun  tipo  di  spese  ivi  compresi compensi o gettoni di
          presenza.  Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
          a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
          vi  provvedono  nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di
          bilancio.
             7.  Agli  oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
          con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
          settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3.
             7-bis.  Nell'ambito  dei  dati territoriali di interesse
          nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita
          dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione
          e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle
          finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il
          direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il
          Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
          pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
          unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del
          30  giugno  2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che
          disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le
          regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
          per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di
          altre amministrazioni.».
             -  Il Regolamento (CE) n. 1205/2008 e' gia' citato nelle
          premesse.