ART. 4 (Metadati) 1. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al presente articolo. 2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata. 3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti: a) conformita' dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario; b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni; c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; d) autorita' pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi; e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4. 4. In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV. 5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013. 6. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, reca: «Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata. 2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'. 3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali. 4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalita' per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati. 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.». - Il Regolamento (CE) n. 1205/2008 e' gia' citato nelle premesse.