ART. 5 (Repertorio nazionale dei dati territoriali) 1. Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all'articolo 7. 2. I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di interesse generale documentati all'interno del repertorio nazionale dei dati territoriali. 3. L'Autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. 4. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,". 5. Ai fini di una piu' efficace elaborazione delle regole tecniche per il repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilita' dei set di dati territoriali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' delegare un rappresentante dell'ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Note agli articoli 5, 7 e 8: - Per il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.