ART. 5
            (Repertorio nazionale dei dati territoriali)
1. Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo
59,  comma  3,  del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il
catalogo  nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali
di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui
all'articolo 7.
2.  I  set  di  dati  territoriali  e  i  servizi corrispondenti alle
categorie  tematiche elencate agli Allegati I, II e III costituiscono
un  sottoinsieme  dei  set di dati territoriali di interesse generale
documentati   all'interno   del   repertorio   nazionale   dei   dati
territoriali.
3.  L'Autorita'  competente, di cui all'articolo 3, comma 2, verifica
con   cadenza   semestrale  che  il  processo  di  definizione  e  di
popolamento   dei  metadati  avvenga  in  coerenza  con  lo  sviluppo
dell'infrastruttura  nazionale  per l'informazione territoriale e del
monitoraggio ambientale.
4.  All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
dopo  le  parole:  "Ministro  per l'innovazione e le tecnologie" sono
inserite  le  seguenti:  "di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, per i profili relativi ai
dati ambientali,".
5.  Ai  fini  di una piu' efficace elaborazione delle regole tecniche
per   il   repertorio   nazionale   dei   dati   territoriali  e  per
l'interoperabilita'  dei  set  di  dati  territoriali,  il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare puo' delegare
un  rappresentante  dell'ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui
all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
 
          Note agli articoli 5, 7 e 8:
             -  Per  il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.