ART. 6 
(Interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi
                              relativi) 
1.  Le  autorita'  pubbliche  rendono  disponibili  i  set  di   dati
territoriali conformi alle  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a
livello  comunitario  mediante  un  adeguamento  dei  set   di   dati
territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d). 
2.  Le  autorita'  pubbliche  rendono   disponibili   set   di   dati
territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed
i  corrispondenti  servizi  entro  due   anni   dall'adozione   delle
disposizioni comunitarie. Le autorita' pubbliche rendono  disponibili
i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi  ad  essi  relativi
ancora  in  uso  entro  sette  anni  dall'adozione   delle   predette
disposizioni comunitarie di esecuzione. 
3. Per garantire la coerenza  dei  dati  territoriali  relativi  agli
elementi geografici che si estendono attraverso la linea  di  confine
tra l'Italia ed uno o piu' Stati membri, l'autorita'  competente,  di
cui all'articolo 3, comma 2, attiva  e  perfeziona  con  le  analoghe
autorita'  degli  altri  Stati  membri  le  procedure  di   decisione
consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi
comuni,  informandone  preventivamente  il  Ministero  degli   affari
esteri.