ART. 6 (Interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi) 1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). 2. Le autorita' pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione. 3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o piu' Stati membri, l'autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorita' degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri.