ART. 7 
                          (Servizi di rete) 
1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'  e  cooperazione
sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e  del
monitoraggio ambientale, nonche' per i servizi ad essi relativi per i
quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto: 
a) servizi di ricerca  che  consentano  di  cercare  i  set  di  dati
territoriali e i servizi ad essi relativi in base  al  contenuto  dei
metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; 
b) servizi di consultazione che  consentano  di  eseguire  almeno  le
seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione,  variazione  della
scala di visualizzazione (zoom  in  e  zoom  out),  variazione  della
porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei  set  di
dati territoriali consultabili e visualizzazione  delle  informazioni
contenute nelle  legende  e  qualsivoglia  contenuto  pertinente  dei
metadati; 
c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano  di
scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e,
ove fattibile, di accedervi direttamente; 
d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati
territoriali, onde conseguire l'interoperabilita'; 
e)  servizi  che  consentano   di   richiamare   servizi   sui   dati
territoriali. 
2. I servizi di  cui  al  comma  1  tengono  conto  delle  pertinenti
esigenze degli utilizzatori, sono facili da  utilizzare,  disponibili
per il pubblico e accessibili via internet o attraverso  altri  mezzi
di telecomunicazione adeguati. 
3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
applicata almeno la combinazione di criteri di  ricerca  indicata  di
seguito: 
a) parole chiave; 
b) classificazione dei  dati  territoriali  e  dei  servizi  ad  essi
relativi; 
c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; 
d) grado di conformita' alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello comunitario; 
e) localizzazione geografica; 
f)  condizioni  applicabili  all'accesso  e  all'utilizzo  dei   dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi; 
g) autorita' pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione,
della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali
e dei servizi ad essi relativi. 
4. Il servizio di ricerca di cui al comma 1 e' garantito  sulla  base
del repertorio nazionale dei dati territoriali  di  cui  all'articolo
59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
5. Al  fine  di  ridurre  il  proliferare  della  spesa  per  sistemi
proprietari distribuiti e di  rendere  immediatamente  disponibili  i
dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche  o
delle attivita' che  possono  avere  ripercussioni  sull'ambiente,  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma
restando la proprieta' e la responsabilita' del dato da  parte  delle
altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione  dei  set
di dati territoriali nell'ambito del  Sistema  informativo  nazionale
ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Le autorita'
pubbliche rendono  disponibili  all'ISPRA  gli  elementi  informativi
necessari  ad  assicurare  l'interoperabilita'  dei   set   di   dati
territoriali e del monitoraggio ambientale  e  dei  servizi  ad  essi
relativi  nell'ambito  del  sistema  pubblico  di   connettivita'   e
cooperazione, secondo le regole tecniche definite dai decreti di  cui
all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
 
          Note agli articoli 5, 7 e 8:
             -  Per  il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.