ART. 8 (Geoportale nazionale) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilita' dell'informazione territoriale e ambientale. 2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso per le finalita' del presente decreto, per il livello nazionale: a) ai servizi di rete di cui all'articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali; b) ai cataloghi delle autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1); c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 5; 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture gia' esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, anche avvalendosi dell'ISPRA, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Note agli articoli 5, 7 e 8: - Per il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.