ART. 8 
                       (Geoportale nazionale) 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
il  Portale  cartografico  nazionale  assume  la   denominazione   di
Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce,  ad  ogni
effetto, il Sistema cartografico cooperativo -  Portale  cartografico
nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti  interessati,
pubblici  e  privati,  di   avere   contezza   della   disponibilita'
dell'informazione territoriale e ambientale. 
2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso per le  finalita'  del
presente decreto, per il livello nazionale: 
a) ai servizi di rete di cui all'articolo 7, relativamente ai set  di
dati di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il repertorio  nazionale
dei dati territoriali; 
b) ai cataloghi delle autorita'  pubbliche  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera 1); 
c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all'articolo  7,  comma
5; 
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture gia' esistenti  presso
lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza
con le regole tecniche definite dai decreti di cui  all'articolo  59,
comma 5, del decreto legislativo n. 82 del  2005,  anche  avvalendosi
dell'ISPRA, sulla  base  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note agli articoli 5, 7 e 8:
             -  Per  il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.