ART. 9 (Accesso al pubblico) 1. Le autorita' pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 2. I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilita' per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprieta' intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volonta', senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. 5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso. 6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente. 7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9. 12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.
Note all'art. 9: - La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico). «Art. 7 (Tariffe). - 1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. 2. L'importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. 3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile secondo modalita' informatiche, sul proprio sito istituzionale. 5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.». - Per il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note all'art. 4. - Il testo vigente dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 cosi' recita: «2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».