ART. 9 
                        (Accesso al pubblico) 
1.  Le  autorita'  pubbliche  responsabili  della  produzione,  della
gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei  set  di  dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso  del
pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo  conto
delle pertinenti  esigenze  degli  utilizzatori,  attraverso  servizi
facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e  accessibili  via
internet. 
2. I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)  e  b),  sono
messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 
3. In deroga al comma 1,  l'accesso  del  pubblico  ai  set  di  dati
territoriali e ai servizi ad  essi  relativi  tramite  i  servizi  di
ricerca  di  cui   all'articolo   7,   comma   1,   lettera   a),   e
conseguentemente tramite i servizi di cui  al  medesimo  articolo  7,
comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora  l'accesso  a  tali
servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali,  alla
pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 
4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche  escludono  l'accesso
del pubblico ai set  di  dati  territoriali  e  ai  servizi  ad  essi
relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da
b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui  al  comma  12
qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: 
a) alla riservatezza  delle  deliberazioni  interne  delle  autorita'
pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; 
b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o
alla difesa nazionale; 
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilita' per
ogni persona di avere  un  processo  equo  o  alla  possibilita'  per
l'autorita' pubblica di  svolgere  indagini  di  carattere  penale  o
disciplinare; 
d) alla riservatezza delle  informazioni  commerciali  o  industriali
qualora  la  riservatezza  sia  prevista  dal  diritto  nazionale   o
comunitario per tutelare un legittimo interesse  economico,  compreso
l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza  statistica  ed  il
segreto fiscale; 
e) ai diritti di proprieta' intellettuale; 
f)  alla  riservatezza  dei  dati  personali  ovvero  dei   fascicoli
riguardanti una  persona  fisica,  qualora  tale  persona  non  abbia
acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove
detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o  comunitario,
anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE; 
g) agli interessi o alla protezione  di  chiunque  abbia  fornito  le
informazioni richieste di sua propria volonta', senza che sussistesse
alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno  che  la
persona  interessata  abbia  acconsentito  alla  divulgazione   delle
informazioni in questione; 
h) alla tutela dell'ambiente cui si  riferisce  l'informazione,  come
nel caso dell'ubicazione di specie rare. 
5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso  di  cui  al
comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso
specifico  dell'interesse  pubblico  tutelato  dalla  fornitura   del
medesimo accesso. 
6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non  si
applicano in  caso  di  accesso  alle  informazioni  sulle  emissioni
nell'ambiente. 
7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in
una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 
8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle
autorita' pubbliche che  producono  set  di  dati  territoriali,  con
decreti  dei  Ministri  competenti,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono determinati  l'ammontare
delle tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento per la
fornitura  dei  dati  territoriali  attraverso  i  servizi  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando  tali  tariffe
garantiscono il mantenimento  di  set  di  dati  territoriali  e  dei
servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle  tariffe
si applica l'articolo 7, commi 2 e  3,  del  decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le  disposizioni  dell'articolo
59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
9. I decreti di  cui  al  comma  8  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a  cura
dell'Amministrazione competente,  ove  possibile,  sul  proprio  sito
istituzionale. 
10. Gli introiti delle  tariffe  di  cui  al  comma  8  sono  versati
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile  2005,  n.  62,
allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 
11. Gli enti territoriali e gli  altri  enti  ed  organismi  pubblici
determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o  propri  atti
deliberativi, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente  decreto,  gli  importi  delle  tariffe  e  le  relative
modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8  e
9. 
12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per  i  servizi
di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e),  rendono
disponibili servizi di commercio elettronico.  Tali  servizi  possono
prevedere  clausole  di  esclusione  della  responsabilita',  licenze
on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze. 
 
          Note all'art. 9:
             -  La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          novembre 1995, n. L 281.
             - Si   riporta   il   testo   dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36  (Attuazione  della
          direttiva  2003/98/CE  relativa  al riutilizzo di documenti
          nel settore pubblico).
             «Art.  7  (Tariffe).  -  1.  Con  decreti  dei  Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
          delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto sono determinate,
          sulla  base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e
          le  relative  modalita'  di  versamento  da corrispondere a
          fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9.
             2.   L'importo   delle   tariffe  di  cui  al  comma  1,
          individuato  sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle
          Amministrazioni  e  aggiornato  ogni  due anni, comprende i
          costi   di  raccolta,  di  produzione,  di  riproduzione  e
          diffusione  maggiorati,  nel  caso  di  riutilizzo per fini
          commerciali,  di  un utile da determinare, con i decreti di
          cui  al  comma  1,  sulle  spese per investimenti sostenute
          dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
             3.  Nei  casi  di  riutilizzo  a fini non commerciali e'
          prevista  una tariffa differenziata da determinarsi, con le
          modalita'  di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della
          copertura   dei   soli   costi  effettivi  sostenuti  dalle
          Amministrazioni interessate.
             4.  I  decreti  di  cui al comma 1 sono pubblicati nella
          Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana  e  resi
          altresi'  pubblici, a cura dell'Amministrazione competente,
          ove  possibile  secondo modalita' informatiche, sul proprio
          sito istituzionale.
             5.  Gli  introiti  delle tariffe di cui al comma 1, sono
          versati  all'entrata  del  bilancio dello Stato, per essere
          riassegnati,  ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18
          aprile   2005,  n.  62,  allo  stato  di  previsione  delle
          Amministrazioni interessate.
             6.  Gli  enti territoriali e gli altri enti ed organismi
          pubblici    determinano,    rispettivamente   con   proprie
          disposizioni  o  propri atti deliberativi gli importi delle
          tariffe  e  le relative modalita' di versamento, sulla base
          dei criteri indicati ai commi 2 e 3.».
             -   Per   il  testo  dell'art.  59  del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.
             -  Il testo vigente dell'art. 4, comma 2, della legge 18
          aprile 2005, n. 62 cosi' recita:
             «2.  Le  entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
          1,  qualora  riferite all'attuazione delle direttive di cui
          agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle
          da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
          alle  amministrazioni  che  effettuano  le prestazioni ed i
          controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
          novembre 1999, n. 469.».