IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni; 
VISTO il decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante  "Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273"; 
VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e
214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  che  prevedono
che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo
economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle  domande,
delle istanze, degli atti e documenti,  dei  ricorsi  notificati,  le
modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle  domande  di
trascrizione  e  annotazione,  di  convocazione  e   di   svolgimento
dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti  in  proprieta'
industriale e le modalita'  di  svolgimento  delle  votazioni,  delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 
197; 
CONSIDERATA la necessita' di definire la  regolamentazione  attuativa
del decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  delineando  la
disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli  147,  149,  151,
184, 195, 197,  212  e  214  secondo  criteri  di  semplificazione  e
razionalizzazione degli adempimenti amministrativi; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla  sezione  normativa
per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009; 
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 9 novembre 2009; 
 
                   ADOTTA il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                   (Deposito in formato cartaceo) 
1. Salvo ove  diversamente  previsto  dal  presente  regolamento,  le
domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di
cui  all'articolo  147,  comma  1   del   Codice   della   proprieta'
industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni
in lingua italiana delle rivendicazioni  delle  domande  di  brevetto
europeo e dei  testi  pubblicati  dei  brevetti  europei  concessi  o
mantenuti in forma modificata, di cui  agli  articoli  54  e  56  del
Codice, sono depositati presso le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura e devono  essere  trasmessi  a  cura  degli
uffici riceventi, dopo aver svolto le formalita' di cui ai  commi  2,
3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni
successivi al deposito, con  un  servizio  postale  espresso  che  ne
attesti la tempestiva ricezione. 
2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione,  di  privativa
per nuova varieta' vegetale, le istanze successive ad esse connesse e
le traduzioni di cui al comma  1,  sono  redatte  in  conformita'  ai
moduli, ove previsti, stabiliti con circolare  dell'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e  presso  le
Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e  devono
essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. 
3.  L'addetto  alla  ricezione,  nella  parte  del  modulo  riservata
all'ufficio ricevente, appone  la  data,  il  numero  progressivo  di
deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio. 
4. Le istanze connesse alle  domande  gia'  depositate  o  i  ricorsi
notificati devono essere accompagnati dal verbale  di  deposito,  che
deve essere redatto in due  originali  e  due  copie  e  deve  essere
firmato dal depositante e  sottoscritto  dal  funzionario  ricevente.
Detto verbale, cui  vengono  attribuiti  una  data  e  un  numero  di
deposito, deve indicare: 
a) data e numero della domanda o del titolo concesso; 
b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e,  se  vi  sia,
del suo mandatario; 
c) elenco dei documenti allegati. 
5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al  comma
4, devono essere inviati, insieme agli atti  depositati,  all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalita' di cui
al comma 1. 
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito. 
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed  i  ricorsi
notificati  nonche'  le   traduzioni   in   lingua   italiana   delle
rivendicazioni  delle  domande  di  brevetto  europeo  e  dei   testi
pubblicati  dei  brevetti  europei  concessi  o  mantenuti  in  forma
modificata, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed  in
tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da  parte
dell'Ufficio. 
8. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  dopo  avere  accertata  la
ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice,  delle
domande depositate mediante servizio postale, appone la data  di  cui
al comma 3 ed invia  la  documentazione  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. 
9. L'Ufficio assicura il servizio di  ricezione  del  deposito  delle
risposte ai  propri  rilievi,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti e marchi. 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
             «3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
             - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181,  convertito,
          con modificazioni, nella legge  17  luglio  2006,  n.  233,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          marzo 2005, n. 52, S.O. 
             - Si riportano gli articoli, 147, 149,  151,  184,  195,
          197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 
          30: 
             «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). - 1.
          Tutte le domande, le istanze, gli atti,  i  documenti  e  i
          ricorsi notificati  menzionati  nel  presente  codice  sono
          depositati, presso l'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi,
          presso le Camere di commercio, industria  e  artigianato  e
          presso gli uffici o enti pubblici determinati  con  decreto
          del Ministro delle attivita' produttive. Con decreto  dello
          stesso Ministro sono determinate le modalita' di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  delle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
             2. Gli uffici o enti abilitati  a  ricevere  i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
             3. Non possono, ne'  direttamente,  ne'  per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.». 
             «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto  europeo).
          -  1.  Le  domande  di  brevetto  europeo  possono   essere
          depositate presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e
          2. Ai  fini  dell'applicazione  di  tali  disposizioni,  la
          domanda  deve  essere  corredata   da   una   copia   delle
          descrizioni  e  delle  rivendicazioni  redatte  in   lingua
          italiana, nonche' degli eventuali disegni. 
             3.  L'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   informa
          immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
          deposito della domanda.». 
             «Art. 151 (Deposito della domanda internazionale). -  1.
          Le persone fisiche  e  giuridiche  italiane  e  quelle  che
          abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare
          le  domande  internazionali   per   la   protezione   delle
          invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,  il
          quale agisce in qualita'  di  ufficio  ricevente  ai  sensi
          dell'art. 10 del Trattato di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n. 260. 
             2. La domanda puo' essere  presentata  presso  l'Ufficio
          italiano brevetti e  marchi  secondo  quanto  previsto  dal
          regolamento  di  attuazione;  la  data  di  deposito  della
          domanda viene determinata a norma dell'art. 11 del Trattato
          di cooperazione in materia di brevetti. 
             3. La  domanda  internazionale  puo'  essere  depositata
          anche presso l'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  nella  sua
          qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'art. 151 della
          Convenzione  sul  brevetto  europeo  del  5  ottobre  1973,
          ratificata con legge 26  maggio  1978,  n.  260,  e  presso
          l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di
          Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le  disposizioni
          dell'art. 198, commi 1 e 2.». 
             «Art.  184  (Entrata  in  vigore  della   procedura   di
          opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione
          entrano in vigore con il successivo  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive che ne stabilisce  le  modalita'
          di applicazione.». 
             «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande  di
          trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di
          cui  uno   viene   restituito   al   richiedente   con   la
          dichiarazione  dell'avvenuta   trascrizione,   secondo   le
          prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'
          produttive. 
             2. La domanda deve contenere: 
              a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario  della
          trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; 
              b) il cognome  e  nome  del  titolare  del  diritto  di
          proprieta' industriale; 
              c) la natura dell'atto o il motivo  che  giustifica  la
          trascrizione richiesta; 
              d) l'elencazione dei diritti di proprieta'  industriale
          oggetto della trascrizione richiesta; 
              e) nel caso di  cambiamento  di  titolarita',  il  nome
          dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
          ha la cittadinanza, il nome dello Stato  di  cui  il  nuovo
          richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero  il
          nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il  nuovo
          titolare ha  uno  stabilimento  industriale  o  commerciale
          effettivo e serio.». 
             «Art. 197 (Annotazioni). - 1. Il richiedente  o  il  suo
          mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare  o
          eleggere  il  suo  domicilio  nello  Stato  per  tutte   le
          comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente
          codice. 
             2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del
          diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,  se
          vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per
          l'annotazione sul registro di cui all'art. 185. 
             3. La domanda di annotazione di cambiamento  di  nome  o
          indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
          prescrizioni di cui al regolamento di attuazione. 
             4. E' sufficiente una sola richiesta quando la  modifica
          riguarda piu' diritti di proprieta'  industriale  sia  allo
          stato di domanda che concessi. 
             5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
          al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui
          all'art. 201. 
             6.  Le  sentenze  che  pronunciano  la  nullita'  o   la
          decadenza dei titoli di  proprieta'  industriale  pervenuti
          all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  devono   essere
          annotate sul registro e di esse deve  essere  data  notizia
          nel Bollettino ufficiale.». 
             «Art. 212 (Assemblea  degli  iscritti  all'Albo).  -  1.
          L'assemblea e' convocata dal presidente,  su  delibera  del
          Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente  costituita  in
          prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli
          iscritti ed in seconda  convocazione,  che  non  puo'  aver
          luogo lo  stesso  giorno  fissato  per  la  prima,  con  la
          presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli  iscritti
          presenti e rappresentati raggiungono la presenza di  almeno
          un quinto  degli  iscritti.  Essa  delibera  a  maggioranza
          assoluta dei voti. 
             2. Ogni  consulente  abilitato  iscritto  all'albo  puo'
          farsi  rappresentare  da  un  altro  consulente   abilitato
          iscritto  all'albo  con   delega   scritta.   Un   medesimo
          partecipante  non  puo'  rappresentare   piu'   di   cinque
          iscritti. 
             3.  Le  modalita'  di  convocazione  e  di   svolgimento
          dell'assemblea sono determinate con  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive.». 
             «Art.  214  (Assemblea  per  l'elezione  del   Consiglio
          dell'ordine). - 1. I componenti del  Consiglio  dell'ordine
          di cui all'art. 215 sono eletti a maggioranza semplice  dei
          voti segreti  validamente  espressi  per  mezzo  di  schede
          contenenti un numero di nomi non superiore alla meta'  piu'
          uno dei componenti da  eleggere.  Vengono  eletti  i  dieci
          candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In
          caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano  per
          iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale  anzianita'  di
          iscrizione, il piu' anziano di eta'. 
             2. Ciascuna categoria dei consulenti che  esercitano  la
          professione in  forma  autonoma,  sia  individualmente  che
          nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da  una
          parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e  servizi
          specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 
          205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata  in
          seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto  componenti.
          Parimenti  ciascuna  sezione  dell'albo  non  puo'   essere
          rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu'  di
          sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva. 
             3. Non sono ammesse le partecipazioni  e  votazioni  per
          delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. 
             4. Le modalita' di svolgimento  delle  votazioni,  delle
          operazioni di scrutinio e  di  proclamazione  degli  eletti
          sono stabilite con decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive.». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
          2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione  del
          Ministero dello sviluppo  economico»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O. 
             - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
             «3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note alle premesse. 
             - Si riportano gli articoli 54,  56  e  148  del  citato
          decreto legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo).  -
          1.  La  protezione  conferita  dalla  domanda  di  brevetto
          europeo  ai  sensi  dell'art.  67,   paragrafo   1,   della
          Convenzione  sul  brevetto  europeo  del  5  ottobre  1973,
          ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre  dalla
          data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile  al
          pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una
          traduzione in lingua italiana delle  rivendicazioni  ovvero
          l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. 
          Gli  effetti  della  domanda  di  brevetto   europeo   sono
          considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia
          stata ritirata o respinta  ovvero  quando  la  designazione
          dell'Italia sia stata ritirata.». 
             «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). -  1.
          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce  gli
          stessi diritti ed e'  sottoposto  allo  stesso  regime  dei
          brevetti  italiani  a  decorrere  dalla  data  in  cui   e'
          pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la  menzione
          della concessione del brevetto.  Qualora  a  seguito  della
          procedura  di  opposizione  esso  sia  mantenuto  in  forma
          modificata, i limiti  della  protezione  stabiliti  con  la
          concessione e mantenuti sono confermati a  decorrere  dalla
          data in cui  e'  pubblicata  la  menzione  della  decisione
          concernente l'opposizione. 
             2. Le contraffazioni sono valutate in  conformita'  alla
          legislazione italiana in materia. 
             3.  Il  titolare  deve  fornire   all'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi una traduzione  in  lingua  italiana  del
          testo del brevetto concesso  dall'Ufficio  europeo  nonche'
          del testo del brevetto  mantenuto  in  forma  modificata  a
          seguito della procedura di opposizione. 
             4. La traduzione, dichiarata perfettamente  conforme  al
          testo originale dal titolare del brevetto  ovvero  dal  suo
          mandatario, deve essere depositata  entro  tre  mesi  dalla
          data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 
             5. In caso di inosservanza alle disposizioni di  cui  ai
          commi 3 e  4,  il  brevetto  europeo  e'  considerato,  fin
          dall'origine, senza effetto in Italia.». 
             «Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande).
          - 1. Le domande di  brevetto  e  di  registrazione  di  cui
          all'art.  147,  comma  1,  non  sono   ricevibili   se   il
          richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e,
          nel caso dei marchi, anche quando la domanda  non  contiene
          la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti  ovvero
          dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito  nel
          comma 3, e' dichiarata  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi. 
             2.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  invita  il
          richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette  ad
          un diritto di mora in caso di pagamento tardivo,  entro  il
          termine di due  mesi  dalla  data  della  comunicazione  se
          constata che: 
              a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli  di
          utilita' non e' allegato  un  documento  che  possa  essere
          assimilato ad una descrizione  ovvero  manchi  parte  della
          descrizione o un  disegno  in  essa  richiamato  ovvero  la
          domanda contiene, in  sostituzione  della  descrizione,  il
          riferimento ad  una  domanda  anteriore  di  cui  non  sono
          forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui  e'
          avvenuto  il  deposito  ed  i   dati   identificativi   del
          richiedente; 
              b) alla domanda di varieta' vegetale  non  e'  allegato
          almeno  un  esemplare  della  descrizione  con  almeno   un
          esemplare delle fotografie in essa richiamate; 
              c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la
          riproduzione grafica o fotografica; 
              d) alla  domanda  di  topografie  non  e'  allegato  un
          documento che ne consenta l'identificazione; 
              e) non  sono  consegnati  i  documenti  comprovanti  il
          pagamento dei diritti prescritti entro il  termine  di  cui
          all'art. 226. 
             3. Se il richiedente ottempera  all'invito  dell'ufficio
          entro  il  termine  di  cui   al   comma   2   o   provvede
          spontaneamente  alla   relativa   integrazione,   l'Ufficio
          riconosce quale data del deposito, da valere  a  tutti  gli
          effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
          e ne da' comunicazione al richiedente.  Se  il  richiedente
          non ottempera all'invito dell'ufficio entro il  termine  di
          cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro  tale  termine,
          abbia fatto espressa rinuncia alla parte della  descrizione
          o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
          dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
          1. 
             4.   Se   il   richiedente    provvede    spontaneamente
          all'integrazione di cui al  comma  2,  l'Ufficio  riconosce
          quale data del deposito, da valere  a  tutti  gli  effetti,
          quella  di   ricevimento   dell'integrazione   e   ne   da'
          comunicazione al richiedente. 
             5. Tutte le domande, le istanze  ed  i  ricorsi  di  cui
          all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere  redatti
          in  lingua  italiana.  Degli   atti   in   lingua   diversa
          dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in  lingua
          italiana. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa
          da quella italiana, la traduzione in lingua  italiana  deve
          essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.».