Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei) 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti. 2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 139 e 138 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art. 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale. 2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. 3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa. 4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti. 5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.». «Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); d) il verbale di pignoramento; e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile; g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative; l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali; n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale. 2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto. 3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 195. 4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. 5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande. 6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.». - Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.