Art. 11 
                (Domanda di registrazione di marchio) 
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1  del  Codice  in
tema di ricevibilita', la domanda di registrazione  di  marchio  deve
contenere, oltre quanto indicato all'articolo 156 del Codice: 
a) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della  persona
fisica o la denominazione, la sede e la  nazionalita'  della  persona
giuridica  o  dell'ente  richiedente;  il  richiedente,  se   risiede
all'estero, deve  eleggere  il  suo  domicilio  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 197 del Codice; 
b) l'indicazione del tipo di marchio ossia se si  tratti  di  marchio
verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in
carattere da stampa  normali;  se  figurativo  quando  costituito  da
elementi  grafici  o  figurativi  accompagnati  o  meno  da  elementi
verbali; se tridimensionale; se sonoro; 
c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi  il  bianco  e  il
nero, quando tali colori  costituiscono  caratteristica  del  marchio
stesso; 
d) l'indicazione del  codice  internazionale  dei  colori  quando  il
marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle  tonalita'
cromatiche; 
e) l'indicazione che si tratta di  domanda  di  registrazione  di  un
marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia,
debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente
l'uso, i controlli e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2  del
Codice; 
f) la traduzione in lingua italiana del  marchio  se  esso  comprende
parole di senso compiuto espresse in altra lingua; 
g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di  deposito
cartaceo 1' esemplare deve essere stampato su carta bianca  comune  e
deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8  cm
X 8 cm. Nel caso  di  marchio  tridimensionale  la  riproduzione  del
marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica  in
due dimensioni; detta riproduzione puo', a  scelta  del  richiedente,
essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad  un
massimo di cinque, se indispensabili  alla  sua  individuazione.  Nel
caso siano stati rivendicati i colori, l'esemplare deve risultare con
i colori descritti; 
h) l'elenco dei prodotti o dei  servizi,  preceduto  dall'indicazione
del numero della classe ovvero il titolo della classe con  il  numero
della stessa qualora in questo secondo  caso  si  voglia  rivendicare
tutti i prodotti o servizi della classe. 
2.  La  domanda  di  registrazione  di  marchio  puo'  contenere   la
descrizione del marchio che  metta  in  evidenza,  ai  soli  fini  di
informazione, i caratteri delle sue diverse parti. 
 
          Note all'art. 11: 
             - Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 1. 
             - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note alle premesse. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 11 (Marchio  collettivo).  -  1.  I  soggetti  che
          svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
          qualita'  di  determinati  prodotti  o   servizi,   possono
          ottenere la registrazione per appositi marchi  come  marchi
          collettivi ed hanno la  facolta'  di  concedere  l'uso  dei
          marchi stessi a produttori o commercianti. 
             2.  I   regolamenti   concernenti   l'uso   dei   marchi
          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono
          essere  allegati  alla   domanda   di   registrazione;   le
          modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura
          dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  per
          essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 
             3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  sono  applicabili
          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese
          di origine. 
             4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo
          puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel  commercio
          possono servire per designare la provenienza geografica dei
          prodotti  o  servizi.  In  tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   puo'   rifiutare,    con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non
          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
          della correttezza  professionale  e  quindi  limitato  alla
          funzione di indicazione di provenienza. 
             5. I marchi collettivi sono soggetti a  tutte  le  altre
          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino
          con la natura di essi.».