Art. 11 (Domanda di registrazione di marchio) 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all'articolo 156 del Codice: a) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente; il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice; b) l'indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro; c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso; d) l'indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalita' cromatiche; e) l'indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2 del Codice; f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua; g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo 1' esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione puo', a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l'esemplare deve risultare con i colori descritti; h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall'indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe. 2. La domanda di registrazione di marchio puo' contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.
Note all'art. 11: - Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 11 (Marchio collettivo). - 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine. 4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.».