Art. 12
     (Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio)
1.  Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona
o  un  segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve
essere  prodotto  il  consenso di cui all'articolo 8, commi 1 e 3 del
Codice.  L'Ufficio  ha facolta' di chiedere che la sottoscrizione del
consenso sia autenticata.
2.  Qualora  si  intenda  registrare  come marchio uno stemma o altro
segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia
o  un  segno  contenente  simboli,  emblemi e stemmi che rivestano un
interesse  pubblico,  con la domanda di registrazione di marchio deve
essere prodotta l'autorizzazione di cui all'articolo 10 del Codice.
 
          Note all'art. 12:
             -  Si riporta il testo degli articoli 8 e 10 del decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art. 8 (Ritratti di persone, nomi e segni notori). - 1.
          I  ritratti  di  persone non possono essere registrati come
          marchi  senza  il  consenso  delle medesime e, dopo la loro
          morte,  senza  il consenso del coniuge e dei figli; in loro
          mancanza  o  dopo la loro morte, dei genitori e degli altri
          ascendenti,  e, in mancanza o dopo la morte anche di questi
          ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
             2.  I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
          registrazione   possono   essere  registrati  come  marchi,
          purche'  il  loro  uso  non  sia tale da ledere la fama, il
          credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
          L'Ufficio   italiano  brevetti  e  marchi  ha  tuttavia  la
          facolta'   di  subordinare  la  registrazione  al  consenso
          stabilito  al  comma  1. In ogni caso, la registrazione non
          impedira'  a  chi  abbia diritto al nome di farne uso nella
          ditta da lui prescelta.
             3.  Se  notori,  possono  essere registrati come marchio
          solo  dall'avente  diritto,  o con il consenso di questi, o
          dei  soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni
          usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico
          o  sportivo,  le  denominazioni e sigle di manifestazioni e
          quelli   di  enti  ed  associazioni  non  aventi  finalita'
          economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.».
             «Art.  10  (Stemmi).  -  1. Gli stemmi e gli altri segni
          considerati  nelle  convenzioni  internazionali  vigenti in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni  stesse,  nonche'  i  segni contenenti simboli,
          emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico non
          possono  costituire  oggetto  di registrazione come marchio
          d'impresa,  a  meno che l'autorita' competente non ne abbia
          autorizzato la registrazione.
             2.  Trattandosi  di  marchio contenente parole, figure o
          segni   con   significazione  politica  o  di  alto  valore
          simbolico,   o   contenente  elementi  araldici,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi,  prima  della registrazione,
          invia  l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere
          alle  amministrazioni  pubbliche interessate, o competenti,
          per  sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
          nel comma 4.
             3.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi ha la facolta'
          di  provvedere  ai  termini del comma 2 in ogni caso in cui
          sussista  dubbio  che  il  marchio  possa  essere contrario
          all'ordine pubblico o al buon costume.
             4.  Se  l'amministrazione  interessata, o competente, di
          cui   ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario  alla
          registrazione  del  marchio,  l'Ufficio italiano brevetti e
          marchi respinge la domanda.».