Art. 13
      (Documentazione a sostegno dell'acquisita distintivita')
1.  Quando  nella  domanda  di registrazione per marchio d'impresa si
rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell'uso che ne
sia  stato  fatto  prima  della  domanda  di  registrazione  ai sensi
dell'articolo  13,  comma  2  del  Codice,  e' necessario produrre al
momento  del  deposito  della  domanda  stessa  la  documentazione  a
sostegno.
 
          Note all'art. 13:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  13  (Capacita'  distintiva).  -  1.  Non  possono
          costituire  oggetto di registrazione come marchio d'impresa
          i  segni  privi  di  carattere  distintivo e in particolare
          quelli   costituiti   esclusivamente   dalle  denominazioni
          generiche   di   prodotti   o   servizi  o  da  indicazioni
          descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in
          commercio   possono  servire  a  designare  la  specie,  la
          qualita',  la  quantita',  la  destinazione,  il valore, la
          provenienza  geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
          prodotto   o   della   prestazione  del  servizio  o  altre
          caratteristiche del prodotto o servizio.
             2.  In deroga al comma 1 e all'art. 12, comma 1, lettera
          a),   possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come
          marchio  d'impresa  i  segni  che  prima  della  domanda di
          registrazione,  a  seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
          abbiano acquistato carattere distintivo.
             3.  Il  marchio non puo' essere dichiarato o considerato
          nullo   se   prima   della  proposizione  della  domanda  o
          dell'eccezione  di nullita', il segno che ne forma oggetto,
          a  seguito  dell'uso  che  ne e' stato fatto, ha acquistato
          carattere distintivo.
             4.  Il  marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o
          dell'inattivita'   del   suo  titolare,  sia  divenuto  nel
          commercio  denominazione  generica  del prodotto o comunque
          servizio o abbia perduto la sua capacita' distintiva.».