Art.14
          (Divisione della domanda in caso di piu' marchi)
1.  Il  provvedimento  col  quale  l'Ufficio  invita  l'interessato a
limitare  la  domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158,
comma  2  del  Codice  indica il termine entro il quale l'interessato
deve  provvedere  alla  limitazione.  Si  applica  l'articolo 173 del
Codice in quanto compatibile.
 
          Note all'art. 14:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  158  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  158  (Divisione della domanda di registrazione di
          marchio).  -  1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo
          marchio.
             2.   Se  la  domanda  riguarda  piu'  marchi,  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi  invitera'  l'interessato,
          assegnandogli  un termine, a limitare la domanda ad un solo
          marchio,  con  facolta'  di  presentare,  per  i  rimanenti
          marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data
          della domanda primitiva.
             3.  Ogni  domanda  di  registrazione, avente per oggetto
          piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente
          in  piu'  domande  parziali,  nelle  quali sono ripartiti i
          prodotti  o  i servizi della domanda iniziale, nei seguenti
          casi:
              a)  prima  della  decisione  dell'ufficio relativo alla
          registrazione del marchio;
              b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione
          dell'ufficio di registrazione del marchio;
              c)   durante   ogni  procedura  di  ricorso  contro  la
          decisione di registrare il marchio.
             4.  Le  domande  parziali conservano la data di deposito
          della  domanda  iniziale  e,  se del caso, il beneficio del
          diritto di priorita'.
             5.  Il  ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
          termine assegnato dall'ufficio.».
             -  Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.