Art. 15 
      (Divisione della domanda di marchio in domande parziali) 
1. Nei casi  indicati  nell'articolo  158,  comma  3  del  Codice  il
richiedente,  con  apposita  istanza  diretta  all'Ufficio   italiano
brevetti e marchi puo' dividere la domanda originaria dichiarando che
una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria e'
oggetto di una o piu' domande parziali. 
2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere: 
a) il numero di fascicolo della domanda originaria; 
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente; 
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda
parziale ovvero, se si richiede la divisione in piu' di  una  domanda
parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi  per  ciascuna  domanda
parziale; 
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che  rimangono  nella  domanda
originaria. 
3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non  sono
state  rispettate  o  che  l'elenco  dei  prodotti  e   servizi   che
costituiscono la domanda parziale coincide anche solo  in  parte  con
l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda  originaria,
invita il richiedente a correggere l'istanza  assegnando  il  termine
per la risposta. 
 
          Note all'art. 15: 
             - Per il testo dell'art. 158 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 14.