Art. 16 
                  (Esame dei marchi internazionali) 
1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato  ai  sensi  dell'articolo
171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga  che  il
marchio non possa essere registrato,  in  tutto  o  in  parte,  invia
all'Organizzazione  Mondiale  della  Proprieta'   Intellettuale   una
notifica  di  rifiuto  provvisorio  ex  officio  alla   registrazione
internazionale. Il provvedimento  deve  contenere  l'indicazione  dei
motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle  condizioni
di registrabilita' dei marchi nazionali, oggetto di  accertamento  ai
sensi dell'articolo 170, comma  1,  lettera  a)  del  Codice,  ed  il
termine   entro   il   quale   il   titolare   della    registrazione
internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo
201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni. 
2.  Se  il  titolare  della  registrazione   internazionale,   previa
indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma
1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al
comma 1, ovvero se l'Ufficio  ritiene  di  non  dover  accogliere  le
deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  emette  un
provvedimento di conferma del rifiuto, che e' comunicato al  titolare
della registrazione internazionale o al suo  mandatario  nominato  ai
sensi dell'articolo 201 del  Codice.  Contro  tale  provvedimento  e'
ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli
135 e seguenti del Codice, entro il termine  perentorio  di  sessanta
giorni  dalla   data   di   ricevimento   della   comunicazione   del
provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti
e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i  servizi
per i quali il marchio non e' registrabile. 
3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio  di
un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti
e  Marchi  invia   all'Organizzazione   Mondiale   della   Proprieta'
Intellettuale: 
a) una notifica di ritiro del rifiuto  provvisorio,  se  ritiene  che
sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio  in
Italia; 
b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio  non
sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto
di cui  al  comma  2,  comunicato  al  titolare  della  registrazione
internazionale  o  al  mandatario,  sia  divenuto  inoppugnabile  per
decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il  rifiuto  riguarda
soltanto una parte  dei  prodotti  e  servizi,  il  provvedimento  di
rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio  non  e'
registrabile. 
 
          Note all'art. 16: 
             - Si riporta il testo degli articoli 171, 170 e 201  del
          decreto legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.  171  (Esame  dei  marchi  internazionali).  -  1.
          L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua  l'esame  dei
          marchi  internazionali  designanti  l'Italia  conformemente
          alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'art. 
          170, comma 1, lettera a). 
             2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene  che
          il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte,
          ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi
          ai sensi dell'art. 176,  provvede,  ai  sensi  dell'art.  5
          dell'Accordo di Madrid per la registrazione  internazionale
          dei  marchi,  testo  di  Stoccolma  del  14  luglio   1967,
          ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del  relativo
          protocollo del 27 giugno  1989,  ratificato  con  legge  12
          marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio
          della registrazione internazionale e ne  da'  comunicazione
          all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale. 
             3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso
          entro un anno per le  registrazioni  internazionali  basate
          sull'Accordo di Madrid per la registrazione  internazionale
          dei marchi e diciotto mesi per quelle basate  sul  relativo
          Protocollo. I termini decorrono dalle date  rispettivamente
          indicate nelle citate Convenzioni internazionali. 
             4. In caso di rifiuto  provvisorio,  la  protezione  del
          marchio e' la medesima di quella di una domanda di  marchio
          depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
             5.  Entro  il  termine   perentorio   all'uopo   fissato
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una
          registrazione  internazionale,  per  la  quale  sia   stato
          comunicato  all'Organizzazione  mondiale  della  proprieta'
          intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario
          nominato ai sensi dell'art. 201, puo' presentare le proprie
          deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione
          sulla  base  del  quale  e'   stato   emesso   il   rifiuto
          provvisorio. In tale ultimo  caso,  se  il  titolare  della
          registrazione internazionale richiede la copia nel  termine
          prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso  di  cui
          all'art. 178, comma 1,  e  applica  le  altre  norme  sulla
          procedura  di  opposizione  di  cui  agli  articoli  178  e
          seguenti. 
             6. Qualora entro il  termine  di  cui  al  comma  5,  il
          titolare della registrazione internazionale non presenti le
          proprie deduzioni, ovvero non richieda copia  dell'atto  di
          opposizione  secondo  le  modalita'  prescritte,  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo. 
             7.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi   comunica
          all'Organizzazione mondiale della proprieta'  intellettuale
          le decisioni definitive relative ai  marchi  internazionali
          designanti l'Italia. 
             8. Nel caso che il marchio designante l'Italia  in  base
          al protocollo di  Madrid  sia  successivamente  radiato  in
          tutto o in parte su richiesta  dell'ufficio  di  proprieta'
          industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare  una
          domanda  di  registrazione  per  lo  stesso  segno   presso
          l'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi.  Tale  domanda  ha
          effetto dalla data  di  registrazione  internazionale,  con
          l'eventuale   priorita'   riconosciuta,   o    da    quella
          dell'iscrizione  dell'estensione  territoriale  concernente
          l'Italia. 
             9. La domanda e' depositata nel  termine  perentorio  di
          tre  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  radiazione  della
          registrazione  internazionale  e  puo'  riguardare  solo  i
          prodotti  e  servizi   in   essa   compresi   relativamente
          all'Italia. 
             10. Alla domanda si applicano  le  disposizioni  vigenti
          per le domande nazionali.». 
             «Art. 170 (Esame delle  domande).  -  1.  L'esame  delle
          domande, delle quali sia stata riconosciuta la  regolarita'
          formale, e' rivolto ad accertare: 
              a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'art. 11
          quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura
          o segno possono essere  registrati  come  marchio  a  norma
          degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1,  lettera  a),  13,
          comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se  concorrono  le
          condizioni di cui all'art. 3; ». 
             «Art. 201 (Rappresentanza). - 1.  Nessuno  e'  tenuto  a
          farsi  rappresentare  da  un  mandatario  abilitato   nelle
          procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
          le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo  di
          un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
          dipendente di altra societa' collegata ai  sensi  dell'art.
          205, comma 3. 
             2. La nomina di uno o piu' mandatari,  qualora  non  sia
          fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico  o
          autenticato, puo' farsi con  apposita  lettera  d'incarico,
          soggetta al pagamento della tassa prescritta. 
             3.  L'atto  di  nomina  o  la  lettera  d'incarico  puo'
          riguardare  una  o  piu'   domande   o   in   generale   la
          rappresentanza professionale per ogni procedura  di  fronte
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla  commissione
          dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere
          giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva  domanda,
          istanza e ricorso, il mandatario  dovra'  fare  riferimento
          alla procura o lettera d'incarico. 
             4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari
          iscritti in un albo all'uopo istituito presso il  Consiglio
          dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 
             5. 
             6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato
          iscritto nel suo albo professionale.». 
             - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note alle premesse.