Art. 18 
                (Domanda di rinnovazione del marchio) 
1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa  deve  contenere,
oltre a quanto previsto dall'art. 159 del Codice, i dati del  marchio
da  rinnovare.  La  domanda  contiene  il  numero  e  la  data  della
registrazione da rinnovare, nonche' il numero e  la  data  del  primo
deposito. Nella domanda  si  deve  indicare  se  la  rinnovazione  e'
richiesta soltanto per una parte  dei  prodotti  e  servizi  protetti
dalla precedente registrazione. 
2. Per i marchi  internazionali  registrati  presso  l'Organizzazione
Mondiale della Proprieta' Intellettuale,  ai  sensi  dell'Accordo  di
Madrid relativo alla registrazione internazionale dei  marchi  e  del
Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante
il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30  e  seguente  del
Regolamento  Comune  all'Accordo  e  al  Protocollo,  da  effettuarsi
direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei  mesi  precedenti  la
scadenza, ovvero entro sei mesi  successivi  con  l'aggiunta  di  una
soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di  tale  pagamento  e
degli eventuali ulteriori adempimenti  prescritti  dall'articolo  159
del Codice deve essere data prova  all'Ufficio  Italiano  Brevetti  e
Marchi. 
 
          Note all'art. 18: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  159  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1.  La
          domanda di rinnovazione di marchio di impresa  deve  essere
          fatta dal titolare o dal suo avente causa. 
             2. La domanda, accompagnata dal versamento  delle  tasse
          dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi
          precedenti alla data di scadenza  del  decennio  in  corso.
          Trascorso tale periodo, la  domanda  di  rinnovazione  puo'
          essere presentata  nei  sei  mesi  successivi  al  mese  di
          scadenza con l'applicazione di una soprattassa. 
             3. Quando vi sia mandatario, alla  domanda  deve  essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 
             4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda  di
          trasformazione di una domanda di marchio comunitario  o  di
          un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento
          (CE) n. 40/94 del Consiglio,  del  20  dicembre  1993,  sul
          marchio  comunitario  e  successive  modificazioni,  ovvero
          sulla  base  di  una  domanda  di  trasformazione  di   una
          registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 
          9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo  di  Madrid
          sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno
          1989, ratificato con legge  12  marzo  1996,  n.  169,  gli
          effetti  della   prima   registrazione,   ai   fini   della
          rinnovazione,  decorrono  rispettivamente  dalla  data   di
          deposito della domanda di marchio comunitario o dalla  data
          di registrazione internazionale. 
             5. Se il marchio precedente appartiene a  piu'  persone,
          la  domanda  di  rinnovazione  puo'  essere  fatta  da  una
          soltanto, nell'interesse di tutte. 
             6. Se la domanda di rinnovazione o le  tasse  pagate  si
          riferiscono soltanto  ad  una  parte  dei  prodotti  o  dei
          servizi per i quali il  marchio  e'  stato  registrato,  la
          registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti  o  i
          servizi di cui trattasi.».