Art. 2 
          (Deposito telematico e modalita' di trasmissione) 
1. Il deposito delle  domande,  istanze,  atti  e  documenti  di  cui
all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per
via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro
delle attivita' produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  24  ottobre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione  della
pubblica amministrazione". 
 
          Note all'art. 2: 
             - Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note alle premesse. 
             - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.