Art. 2 (Deposito telematico e modalita' di trasmissione) 1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione".
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.