Art. 20
        (Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi)
1.  Le  osservazioni,  di  cui  agli  articoli  174 e 175 del Codice,
redatte  in  lingua  italiana ai sensi dell'articolo 148, comma 5 del
Codice, sono presentate su carta libera.
 
          Note all'art. 20:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 174 e 175 del
          decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art. 174 (Osservazioni e opposizioni alla registrazione
          del   marchio).   -  1.  Le  domande  di  marchio  ritenute
          registrabili  ai  sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a),
          le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura
          di  cui  all'art. 179, comma 2, ed i marchi internazionali,
          designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni
          e  di  opposizioni  in  conformita'  alle  norme  di cui ai
          successivi articoli.».
             «Art.  175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1.
          Qualsiasi  interessato  puo',  senza  con  cio' assumere la
          qualita'   di   parte  nella  procedura  di  registrazione,
          indirizzare   all'Ufficio   italiano   brevetti   e  marchi
          osservazioni  scritte, specificando i motivi per i quali un
          marchio  deve  essere escluso d'ufficio dalla registrazione
          entro il termine perentorio di due mesi:
              a)  dalla  data  di  pubblicazione  di  una  domanda di
          registrazione,  ritenuta  registrabile  ai  sensi dell'art.
          170,  comma  1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in
          base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
              b)  dalla  data di pubblicazione della registrazione di
          un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
          dell'art. 179, comma 2;
              c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  pubblicazione  del marchio internazionale
          nella  Gazette  de l'Organisation Mondiale de la Propriete'
          Intellectuelle des Marques Internationales.
             2.  Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti,
          sono  dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al
          richiedente  che puo' presentare le proprie deduzioni entro
          il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.
             3.  Nel  caso di marchio internazionale, le osservazioni
          sono  considerate  dall'Ufficio  italiano brevetti e marchi
          solo  al  fine  dell'esame  di  cui  all'art. 170, comma 1,
          lettera a).».
             -  Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.