Art. 20 (Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi) 1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell'articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 174 (Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio). - 1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'art. 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai successivi articoli.». «Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'art. 179, comma 2; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales. 2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. 3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera a).». - Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.