Art. 21 
      (Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto) 
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1  del  Codice  in
tema di ricevibilita', la domanda  di  concessione  di  brevetto  per
invenzione industriale o per modello di utilita' deve contenere oltre
a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice,  il  cognome,
il nome, la nazionalita' e il domicilio della  persona  fisica  o  la
denominazione, la sede e la nazionalita' della  persona  giuridica  o
dell'ente richiedente. Il richiedente, se  risiede  all'estero,  deve
eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi  dell'articolo  197  del
Codice. 
2. La domanda di  brevetto  per  invenzione  che  ha  per  oggetto  o
utilizza materiale biologico di  origine  animale  o  vegetale,  deve
contenere la dichiarazione di  provenienza  del  materiale  biologico
utilizzato di cui all'articolo  5,  comma  2  del  decreto  legge  10
gennaio 2006, n. 3,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione e' annotata sul
registro dei titoli di proprieta' industriale. 
3. La descrizione di cui all'articolo 160,  comma  3,  lettera  a)  e
comma 4, del Codice deve: 
a)  specificare  il  campo  della  tecnica  a  cui  l'invenzione   fa
riferimento; 
b) indicare  lo  stato  della  tecnica  preesistente,  per  quanto  a
conoscenza  dell'inventore,   che   sia   utile   alla   comprensione
dell'invenzione  ed   all'effettuazione   della   ricerca,   fornendo
eventualmente i riferimenti a documenti specifici; 
c) esporre l'invenzione in modo tale che il  problema  tecnico  e  la
soluzione proposta possano essere compresi; 
d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; 
e)  descrivere  in   dettaglio   almeno   un   modo   di   attuazione
dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai
disegni, laddove questi siano presenti; 
f) indicare esplicitamente, se cio'  non  risulti  gia'  ovvio  dalla
descrizione  o  dalla  natura  dell'invenzione,  il   modo   in   cui
l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale. 
4. Le rivendicazioni di cui all'articolo  160,  comma  4  del  Codice
definiscono le  caratteristiche  specifiche  dell'invenzione  per  le
quali si chiede protezione. Devono essere  chiare,  concise,  trovare
completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento
separato secondo le seguenti formalita': 
a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; 
b) la caratteristica tecnica rivendicata deve  essere  esplicitamente
descritta: il richiamo alle figure e'  consentito  solo  a  scopo  di
maggior chiarezza; 
c)  le  caratteristiche  tecniche  menzionate  nelle  rivendicazioni,
qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere  seguite  dal
numero  corrispondente  alle  parti  illustrate  dagli  stessi  fermo
restando che tale riferimento non costituisce una  limitazione  della
rivendicazione. 
 
          Note all'art. 21: 
             - Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 1. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  160  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 160 (Domanda di  brevetto  per  invenzione  e  per
          modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere: 
              a) l'identificazione del richiedente e del  mandatario,
          se vi sia; 
              b) l'indicazione  dell'invenzione  o  del  modello,  in
          forma  di  titolo,  che  ne  esprima  brevemente,  ma   con
          precisione, i caratteri e lo scopo. 
             2. Una medesima domanda non puo' contenere la  richiesta
          di  piu'  brevetti,  ne'  di  un  solo  brevetto  per  piu'
          invenzioni o modelli. 
             3. Alla domanda devono essere uniti: 
              a) la descrizione dell'invenzione effettuata  ai  sensi
          dell'art. 51; 
              b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; 
              c) la designazione dell'inventore; 
              d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina  ai
          sensi dell'art. 201; 
              e) in caso di rivendicazione di priorita'  i  documenti
          relativi. 
             4. La descrizione dell'invenzione  o  del  modello  deve
          iniziare con un riassunto che ha solo fini di  informazione
          tecnica e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in
          cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba
          formare oggetto del brevetto.». 
             - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del  2005
          si veda nelle note alle premesse. 
             - Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 3,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 22 febbraio 2006, n. 78 (Attuazione  della  direttiva
          98/44/CE  in  materia   di   protezione   giuridica   delle
          invenzioni  biotecnologiche),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8: 
             «Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano brevetti
          e marchi, in sede di valutazione della  brevettabilita'  di
          invenzioni biotecnologiche, al  fine  di  garantire  quanto
          previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), puo'  richiedere
          il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza  e  le
          biotecnologie. 
             2. La provenienza del  materiale  biologico  di  origine
          animale o vegetale, che sta alla base  dell'invenzione,  e'
          dichiarata all'atto della  richiesta  di  brevetto  sia  in
          riferimento al Paese di origine, consentendo  di  accertare
          il rispetto della legislazione in materia di importazione e
          di esportazione, sia in relazione  all'organismo  biologico
          dal quale e' stato isolato. 
             3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che
          ha per oggetto o utilizza materiale  biologico  di  origine
          umana deve essere corredata dell'espresso consenso,  libero
          e informato a tale prelievo e utilizzazione, della  persona
          da cui e' stato prelevato  tale  materiale,  in  base  alla
          normativa vigente.».