Art. 22
                        (Domanda di brevetto)
1.  Nel  caso  di  deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le
rivendicazioni  ed  i  disegni  acclusi alle domande di brevettazione
devono  essere  impressi  in  modo indelebile con linee e caratteri a
stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i
disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a
sinistra  e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono
essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni
sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.
2.  Il  testo  e'  scritto  con  interlinea  11/2  e carattere le cui
maiuscole   corrispondano  ad  una  altezza  di  0,21  cm.  L'Ufficio
stabilisce   con   circolare   la  data  a  partire  dalla  quale  la
presentazione   del   testo   debba  essere  tale  da  permettere  il
riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica
del testo medesimo.
3.  I  disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in
una  o  piu'  tavole,  devono  essere  numerati progressivamente ed i
numeri  dei  disegni  stessi,  nonche'  i  numeri e le lettere che ne
contrassegnano  le  varie  parti,  debbono  essere  richiamati  nella
descrizione.
4.  Ove  con  il  deposito  della  domanda siano stati presentati una
descrizione  o  disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato
deve essere presentato entro due mesi.
5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza
materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'articolo
5,  comma  3  decreto  legge  10  gennaio  2006,  n. 3 convertito con
modificazioni  dalla  legge  22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una
dichiarazione,  allegata  alla  domanda,  con la quale il richiedente
afferma  che  l'invenzione  non  rientra  nella fattispecie di cui al
citato  articolo  5,  comma  3  o, in alternativa, che il consenso e'
stato acquisito.
6.  La dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge
10  gennaio  2006,  n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2006, n. 78, puo' consistere in una autocertificazione.
7.  La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 e'
annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale.
8.  Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale
si  richiede  la  protezione  di sequenze di nucleotidi o aminoacidi,
dette  sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo
le  modalita'  stabilite  con  decreto  del Direttore Generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi.
 
          Note all'art. 22:
             -  Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio
          2006,  n.  3,  convertito, con modificazioni dalla legge 22
          febbraio 2006, n. 78, si veda nelle note all'art. 21.