Art. 23
         (Divisione della domanda in caso di piu' invenzioni
               o modelli di utilita' in essa presenti)
1.  Il  provvedimento  col  quale  l'Ufficio  invita  l'interessato a
limitare  la  domanda ad una sola invenzione o modello di utilita' ai
sensi  dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro
il  quale  l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica
l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
 
          Note all'art. 23:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  161  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  161  (Unicita'  dell'invenzione e divisione della
          domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
          invenzione.
             2.  Se  la  domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi  invitera'  l'interessato,
          assegnandogli  un  termine,  a limitare tale domanda ad una
          sola   invenzione,  con  facolta'  di  presentare,  per  le
          rimanenti  invenzioni,  altrettante  domande,  che  avranno
          effetto dalla data della domanda primitiva.
             3.  Il  ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
          termine assegnato dall'Ufficio.».
             - Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 4.