Art. 25 
          (Domanda di registrazione del disegno o modello) 
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1  del  Codice  in
tema di ricevibilita', la domanda  di  registrazione  del  disegno  o
modello deve contenere oltre  a  quanto  indicato  all'articolo  167,
comma 1, del Codice  il  cognome,  il  nome,  la  nazionalita'  e  il
domicilio della persona fisica o  la  denominazione,  la  sede  e  la
nazionalita' della persona  giuridica  o  dell'ente  richiedente.  Il
richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in
Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice. 
2. La riproduzione grafica del disegno o modello o  il  campione  dei
prodotti stessi di  cui  all'art.  167,  comma  2  del  Codice,  deve
rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo. 
3. Se il colore o  i  colori  del  disegno  o  modello  costituiscono
caratteristiche di cui si chiede la  registrazione,  la  riproduzione
deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. 
4. Alla riproduzione grafica del disegno o  modello  o  dei  prodotti
nonche'  all'eventuale  descrizione  si  applicano   le   indicazioni
previste all' articolo 22. La riproduzione grafica puo' anche  essere
ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo. 
5. In caso di disegni  o  modelli  per  prodotti  industriali  aventi
fondamentalmente due sole  dimensioni,  puo'  essere  presentata,  in
luogo della riproduzione grafica, una tavola su  cui  e'  fissato  il
campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare  oggetto  del
diritto esclusivo. Questa  disposizione  si  applica  ad  esempio  ai
modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati. 
6. Qualora la registrazione sia richiesta per un  deposito  multiplo,
ove  si  tratti  di   modelli   per   prodotti   industriali   aventi
fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere
individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o  da  altrettante
tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni. 
7. La descrizione, se presentata, puo' concludersi  con  una  o  piu'
rivendicazioni in cui  sia  indicato,  specificamente,  cio'  che  si
intende debba formare oggetto di registrazione. 
 
          Note all'art. 25: 
             - Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 1. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  167  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.  167  (Domanda  di  registrazione  di  disegni   e
          modelli). - 1. La domanda deve contenere: 
              a)  l'identificazione  del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia; 
              b) l'indicazione del disegno o  modello,  in  forma  di
          titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche
          dei prodotti che si intendono rivendicare. 
             2. Alla domanda devono essere uniti: 
              a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o  la
          riproduzione  grafica  dei  prodotti  industriali  la   cui
          fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o
          un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti
          industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; 
              b) la descrizione del disegno o modello, se  necessaria
          per l'intelligenza del disegno o modello medesimo; 
              c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai  sensi
          dell'art. 201; 
              d) in caso di rivendicazione di priorita'  i  documenti
          relativi.». 
             - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle le note alle premesse.