Art. 27 
                 (Identificazione della topografia) 
1. Ai fini  dell'identificazione  della  topografia,  in  conformita'
all'art. 168 comma 2 lett. a) del Codice,  deve  essere  allegato  in
formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso  purche'  ripiegato
in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: 
a) un disegno o  una  fotografia  rappresentante  una  configurazione
degli strati del prodotto a semiconduttori; 
b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di  maschere  per
la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori; 
c) i disegni o le fotografie  dei  disegni  dei  singoli  strati  dei
prodotti a semiconduttori. 
2. I disegni o le fotografie devono  essere  sufficientemente  chiari
affmche' la topografia risulti identificabile all'esame. 
3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie  puo'  essere  depositata
una descrizione  che  consenta  una  migliore  identificazione  della
topografia o delle parti piu' caratteristiche di essa. 
4. Possono inoltre  essere  presentanti,  ai  fini  di  una  migliore
identificazione  della  topografia,   nastri   magnetici,   tabulati,
microfilms o  altri  supporti  di  dati,  secondo  standard  definiti
dall'amministrazione, sui quali la  topografia  e'  registrata  sotto
forma  codificata  e  uno   o   piu'   esemplari   del   prodotto   a
semiconduttori. 
5.  Ove  una  topografia  non  rappresenti  l'intera  superficie  del
prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. 
6.  I  disegni  o  fotografie,  la   relativa   descrizione   nonche'
l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o
dal suo mandatario. 
 
          Note all'art. 27: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  168  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 168 (Domanda di registrazione delle topografie). -
          1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola  topografia
          di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data
          di  primo  sfruttamento  commerciale,  corrispondere   alla
          topografia esistente in detta data. 
             2.  Alla  domanda  di   registrazione   debbono   essere
          allegati: 
              a) una documentazione  che  consenta  l'identificazione
          della topografia,  in  conformita'  alle  prescrizioni  del
          regolamento; 
              b) una dichiarazione attestante la data del primo  atto
          di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa
          data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. 
          Se il richiedente e' persona diversa da chi  ha  effettuato
          il primo atto di sfruttamento commerciale, deve  dichiarare
          il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo; 
              c) quando vi sia un  mandatario  l'atto  di  nomina  ai
          sensi dell'art. 201; 
              d) l'eventuale designazione dell'autore o degli  autori
          della topografia. 
             3. E'  consentita  l'utilizzazione  di  termini  tecnici
          stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.».