Art. 27 (Identificazione della topografia) 1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformita' all'art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purche' ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori; b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori; c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affmche' la topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie puo' essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti piu' caratteristiche di essa. 4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno o piu' esemplari del prodotto a semiconduttori. 5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. 6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 168 (Domanda di registrazione delle topografie). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data. 2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati: a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento; b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo; c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201; d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia. 3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.».