Art. 28
                       (Protezione temporanea)
1.  Il  certificato  di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve
contenere:
a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;
b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto
di  marchio  e' stato consegnato per l'esposizione nonche' il tipo di
prodotto o di materiale incorporante il marchio;
c) una rappresentazione del marchio come esposto.
 
          Note all'art. 28:
             -  Si riporta il testo dell'art. 169 decreto legislativo
          n. 30 del 2005:
             «Art.  169 (Rivendicazione di priorita'). - 1. Quando si
          rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi dell'art. 4
          si  deve  unire  copia  della domanda prioritaria da cui si
          rilevino  il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione
          del  diritto  di proprieta' industriale e la data in cui il
          deposito e' avvenuto.
             2.  Se  il  deposito  e'  stato  eseguito  da  altri, il
          richiedente deve anche dare la prova di essere successore o
          avente causa del primo depositante.
             3.  Quando  all'estero  siano  state depositate separate
          domande,  in date diverse, per le varie parti di uno stesso
          marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di
          priorita',  per  ognuna di esse, ancorche' costituiscano un
          tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una
          sola  domanda  siano  rivendicate piu' registrazioni o piu'
          depositi  delle  dette diverse parti di uno stesso marchio,
          alle  nuove domande separate si applica l'art. 158, commi 1
          e 2.
             4.  Quando  siano  state depositate separate domande, in
          date  diverse, per le varie parti di una stessa invenzione,
          il  diritto  di  priorita'  puo' essere rivendicato con una
          unica  domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che
          con  una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non
          si   riscontri   l'unita'  inventiva,  alle  nuove  domande
          separate e' applicabile l'art. 161.
             5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la
          protezione  temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti
          o  su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che
          hanno  figurato  in  una  esposizione  e  si rivendichino i
          diritti  di  priorita'  per  tale protezione temporanea, il
          richiedente  deve allegare alla domanda di registrazione un
          certificato  del  comitato  esecutivo  o  direttivo o della
          presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto
          nel relativo regolamento.
             6.   La   brevettazione   o   la  registrazione  vengono
          effettuate  senza  menzione  della priorita', qualora entro
          sei  mesi  dalla data di deposito della domanda non vengano
          prodotti,  nelle  forme dovute, i documenti di cui al comma
          1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per
          deposito  di  tali  documenti  e' di sedici mesi dalla data
          della  domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
          se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
             7.  Qualora  la  priorita'  di un deposito compiuta agli
          effetti  delle  convenzioni  internazionali  vigenti  venga
          comunque  rifiutata,  nel  titolo di proprieta' industriale
          deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
             8.  La  rivendicazione  di  priorita'  nella  domanda di
          privativa  per  nuova  varieta' vegetale e' rifiutata se e'
          effettuata  dopo  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          deposito  della prima domanda e se il richiedente non ne ha
          diritto.  Qualora  priorita'  sia  rifiutata  non  se ne fa
          menzione nella privativa.».