Art. 29 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda) 1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e puo' riguardare piu' domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice. 2. La facolta' di correzione, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice, puo' essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne piu' domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta. 3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto puo' richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta e' sufficiente quando la correzione concerne piu' registrazioni ovvero piu' brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta. 4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli 172 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 172 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda). - 1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo. 2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.». «Art. 229 (Diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, lettera b). 2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive. 3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.».