Art. 3 
                      (Termini per il deposito) 
1. Se  i  termini  prescritti  per  il  deposito  di  domande,  atti,
documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147,  comma  1  del
Codice e delle traduzioni in  lingua  italiana  delle  rivendicazioni
delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti
europei concessi  o  mantenuti  in  forma  modificata,  di  cui  agli
articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono  di
sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale,  ovvero  in  un
giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il  deposito  sono,
per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo giorno
successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga e'
concessa quando si  tratti  di  chiusura  determinata  da  festivita'
locali  o  di  eventi  interruttivi  del  servizio,  incluso   quello
telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio
ricevente sia: 
a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorita', quello
della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario; 
b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli
atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la  domanda.
Nel caso  in  cui,  precedentemente  all'adempimento  successivo,  la
domanda sia  stata  trasferita  ad  altro  richiedente  o  sia  stato
modificato il mandatario, si applica  la  disposizione  di  cui  alla
precedente lettera a). 
2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre  rispettati
quando  la  loro  mancata  osservanza  sia   stata   determinata   da
interruzione, anche  all'estero,  del  servizio  postale  utilizzato,
salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui
la  Repubblica  Italiana  abbia  aderito,  prevedano  una  disciplina
diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio
di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque
giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse gia' in
atto l'interruzione. 
3. L'interessato deve  precisare  e  provare  la  causa  che  gli  ha
impedito di osservare i termini prescritti. 
 
          Note all'art. 3: 
             - Per gli articoli 147, 54 e 56 del decreto  legislativo
          n. 30 del 2005 si veda nelle note all'art. 1.