Art. 30 (Istanze di continuazione della procedura) 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 173, comma 1, se non e' stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga. 2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 191 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. 2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.».