Art. 30 
             (Istanze di continuazione della procedura) 
1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo
192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi  a
decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo  173,  comma
1, se non e' stata richiesta la proroga,  ovvero  a  decorrere  dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 191,  comma  2  qualora  sia
stata richiesta la proroga. 
2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite
l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di  aver
compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 30: 
             - Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  191  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.  191  (Scadenza  dei  termini).  -  1.  I  termini
          previsti nel presente codice sono  prorogabili  su  istanza
          presentata prima della loro scadenza  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, salvo che il termine sia  indicato  come
          improrogabile. 
             2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa
          fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o  di
          comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e  marchi
          ha fissato il termine.».