Art. 31
                     (Istanze di reintegrazione)
1.  Alle  istanze  di  reintegrazione  si  applicano  le disposizioni
dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.
 
          Note all'art. 31:
             - Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 4.