Art. 32 
   (Raccolta delle domande e dei titoli di proprieta' industriale) 
1. I titoli di proprieta' industriale, oltre alle indicazioni di  cui
agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere: 
a) l'Ufficio ricevente in cui e' stata depositata la domanda; 
b) la data e il numero di concessione; 
c) per le invenzioni, i modelli di utilita', i disegni e modelli,  il
relativo titolo; 
d) il nome dell'inventore; 
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori  il  titolo  e  la
decorrenza della protezione; 
f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il
marchio e' destinato a contraddistinguere con  annesso  un  esemplare
della riproduzione del marchio; se si tratti di  marchio  collettivo;
l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui  decorrono
gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento  di  conversione
di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche  dell'eventuale
rivendicazione della preesistenza, o di registrazione  internazionale
ai sensi del protocollo di Madrid; 
g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e  la  data  di
deposito della prima domanda di registrazione e il numero e  la  data
dell'ultima registrazione da rinnovare. 
2. Il titolo di proprieta' industriale deve  riportare  l'indicazione
delle sentenze pervenute che pronunciano la nullita' o  la  decadenza
del titolo stesso, stabiliscono il  diritto  di  essere  riconosciuto
inventore o autore o titolare dei diritto di proprieta' industriale. 
3. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in un originale  e
sono contrassegnati, a seconda del  tipo  di  diritto  di  proprieta'
industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o  di
registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo e' rimessa
all'interessato;   una   copia   e'    conservata    nel    fascicolo
corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo. 
4.  I  verbali  delle  trascrizioni  sono  riuniti  in  un'  apposita
raccolta. 
5. La raccolta delle  domande  di  deposito  in  formato  elettronico
costituisce il  registro  delle  domande  dei  titoli  di  proprieta'
industriale. 
6.  La  raccolta  dei  brevetti  e  delle  registrazioni  in  formato
elettronico  costituisce  il  registro  dei  titoli   di   proprieta'
industriale. 
 
          Note all'art. 32: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  185  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.   185   (Raccolta   dei   titoli   di   proprieta'
          industriale).  -  1.  I  titoli  originali  di   proprieta'
          industriale   devono   essere   firmati    dal    dirigente
          dell'ufficio  competente  o  da  un  funzionario   da   lui
          delegato. 
             2. I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da
          un numero progressivo,  secondo  la  data  di  concessione,
          contengono: 
              a) la data e il numero della domanda; 
              b) il cognome, il nome, il domicilio  del  titolare  e,
          nel caso  delle  varieta'  vegetali,  del  costitutore,  la
          ragione ovvero la  denominazione  sociale  e  la  sede,  se
          trattasi di persona giuridica; 
              c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se
          vi sia; 
              d) il cognome ed il nome dell'autore; 
              e) gli estremi della priorita' rivendicata; 
              f) nel caso delle varieta' vegetali,  il  genere  o  la
          specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale  e  la
          relativa denominazione. 
             3. Gli originali dei titoli  di  proprieta'  industriale
          sono raccolti in registri. 
             4.  Una  copia  certificata  conforme  del   titolo   di
          proprieta' industriale e' trasmessa al titolare.  Nel  caso
          delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa  il
          MIPAF della concessione.». 
             - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del  2005
          si veda nelle note alle premesse.