Art. 32 (Raccolta delle domande e dei titoli di proprieta' industriale) 1. I titoli di proprieta' industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere: a) l'Ufficio ricevente in cui e' stata depositata la domanda; b) la data e il numero di concessione; c) per le invenzioni, i modelli di utilita', i disegni e modelli, il relativo titolo; d) il nome dell'inventore; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione; f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid; g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare. 2. Il titolo di proprieta' industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullita' o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprieta' industriale. 3. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprieta' industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo e' rimessa all'interessato; una copia e' conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo. 4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un' apposita raccolta. 5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprieta' industriale. 6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprieta' industriale.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 185 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 185 (Raccolta dei titoli di proprieta' industriale). - 1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato. 2. I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono: a) la data e il numero della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica; c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia; d) il cognome ed il nome dell'autore; e) gli estremi della priorita' rivendicata; f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa denominazione. 3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono raccolti in registri. 4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.». - Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.