Art. 33 (Visioni e riproduzioni) 1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, puo' essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza purche' non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. 2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti e' consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti. 3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza. 4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). - 1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di proprieta' industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di precedenti depositi. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico. 4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria. 5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto. 6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno. 7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni. 9. Il Bollettino puo' essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attivita' produttive.».