Art. 33 
                      (Visioni e riproduzioni) 
1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del  Codice,  puo'  essere
presa visione ed estratta copia di tutta la  documentazione  presente
nel fascicolo dell'Ufficio, inerente una domanda,  un  brevetto,  una
registrazione  o  un'istanza  purche'  non  sia  stata  invocata   la
riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal  diritto
di accesso secondo la vigente normativa. 
2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari
di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio
con  gli  allegati  riassunti  delle  caratteristiche  tecniche   del
prodotto. Dei decreti e' consentita  la  visione  e  l'estrazione  di
copia solo degli estratti, se presenti. 
3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i
quali e' stata invocata la riservatezza. 
4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la descrizione e i
disegni possono essere riprodotti, anche su supporto  informatico,  e
posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi.  Il
prezzo di vendita viene stabilito  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere  di
Commercio nonche' agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi
a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in
scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati. 
 
          Note all'art. 33: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  186  del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). -  1.  La  raccolta
          dei titoli di proprieta' industriale e  la  raccolta  delle
          domande possono  essere  consultate  dal  pubblico,  dietro
          autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  in
          seguito a domanda. 
             2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a  partire  dai
          termini stabiliti per l'accessibilita'  al  pubblico  delle
          domande,  tiene  a  disposizione  gratuita  del   pubblico,
          perche'  possano   essere   consultate,   le   domande   di
          brevettazione o di registrazione.  Il  pubblico  puo'  pure
          consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i  disegni
          relativi ai titoli di proprieta' industriale e gli allegati
          alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di
          precedenti depositi. 
             3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'  consentire
          che si estragga copia delle domande,  delle  descrizioni  e
          dei disegni,  nonche'  degli  altri  documenti  di  cui  e'
          consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia  domanda
          subordinatamente  a  quelle  cautele  che  siano   ritenute
          necessarie per evitare ogni  guasto  o  deterioramento  dei
          documenti a disposizione del pubblico. 
             4. Le copie per le quali si chiede  l'autenticazione  di
          conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico
          devono  essere  in  regola  con  l'imposta  di  bollo.   Il
          Ministero  delle   attivita'   produttive   puo'   tuttavia
          stabilire che alla copiatura o comunque alla  riproduzione,
          anche fotografica, degli atti  e  dei  documenti  anzidetti
          provveda esclusivamente  l'Ufficio,  previo  pagamento  dei
          diritti di segreteria. 
             5.  Le  copie  di  estratti  dei  titoli  di  proprieta'
          industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi
          dalla relativa documentazione, nonche'  i  duplicati  degli
          originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi in seguito ad  istanza  nella  quale  sia
          indicato il numero d'ordine del titolo del quale si  chiede
          la copia o l'estratto. 
             6. La certificazione  di  autenticita'  delle  copie  e'
          soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di
          segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno. 
             7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e'
          stabilita  con  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Sono  determinate,  nello  stesso  modo,  le
          tariffe per i lavori di copiatura e quelli di  riproduzione
          fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi. 
             8. I titoli  di  proprieta'  industriale,  distinti  per
          classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno
          mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per  ciascun
          tipo di titoli dagli articoli  187,  188,  189  e  190.  La
          pubblicazione   conterra'   le   indicazioni   fondamentali
          comprese  in  ciascun  titolo  e,  rispettivamente,   nelle
          domande di trascrizione. Il  Bollettino  potra'  contenere,
          inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprieta'
          industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari  ed  in
          esso  potranno   pure   pubblicarsi   i   riassunti   delle
          descrizioni. 
             9. Il Bollettino puo' essere  distribuito  gratuitamente
          alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in  un
          elenco da compilarsi a cura del  Ministro  delle  attivita'
          produttive.».