Art. 34
                              (Mandato)
1.  La nomina del mandatario puo' essere fatta ai sensi dell'articolo
201,  comma  2  del  Codice nella domanda di deposito; in tal caso la
domanda  deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo
mandatario. Altresi' la nomina puo' essere fatta con un separato atto
che  puo'  consistere  in  una  procura  notarile  o  in  una lettera
d'incarico.
2.   La  lettera  d'incarico  puo'  essere  generale  o  specifica  e
quest'ultima  puo'  essere  singola o multipla; la lettera d'incarico
specifica   deve   contenere  obbligatoriamente  l'indicazione  delle
privative  cui  si  riferisce  oppure del documento presentato che le
individua.  In  ogni  domanda  successiva  a  quella  con la quale la
lettera  d'incarico  generale  o multipla e' stata depositata, devono
essere  indicati  gli  estremi  del  deposito  della predetta lettera
d'incarico.
3.  Il  deposito  della  lettera  d'incarico deve essere accompagnato
dall'attestazione  del  pagamento  del  diritto  o  della  tassa  ove
previsto.
4.  Le  lettere  d'incarico  generale  sono  riunite  in  un'apposita
raccolta che permetta il loro reperimento.
 
          Note all'art. 34:
             - Per l'art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 16.