Art. 35 
           (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi) 
1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione  del  domicilio  ovvero  nel
caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto  e  finche'
non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonche' in
tutti  gli  altri  casi  di  irreperibilita',  le   comunicazioni   e
notificazioni si eseguono mediante affissione di  copia  dell'atto  o
avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi.