Art. 35 (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi) 1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.