Art. 37 
            (Obbligo dell'indicazione del codice fiscale) 
1. Le universita', le amministrazioni pubbliche  aventi  fra  i  loro
scopi istituzionali fmalita' di ricerca e  le  amministrazioni  della
difesa e delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  hanno
l'obbligo di  indicare  nella  domanda  di  deposito  per  invenzione
industriale e per il modello di  utilita'  il  codice  fiscale,  come
condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007,  n.
81. 
2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalita' straniera,  devono
specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve
essere  concessa  l'esenzione  dal  pagamento  dei  diritti  di   cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  aprile  2007,  n.
81.