Art. 38 (Tasse e diritti di mantenimento) 1. Il pagamento e' annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilita' e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita e' dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente piu' annualita' se riferite allo stesso brevetto. 2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varieta' vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'art. 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento e' annuale ed e' dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda e' stata concessa. 3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli. 4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualita' delle tasse relative alle nuove varieta' vegetali. 5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale e' dovuto a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento e' ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice. 7. Il mantenimento della registrazione di marchio e' effettuato entro i termini e con le modalita' di cui all'articolo 159 del Codice. 8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo degli articoli 109, comma 1, 37, 227 e 192 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 109 (Durata della protezione). - 1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione. «Art. 37 (Durata della protezione). - 1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.». «Art. 227 (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale). - 1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. 2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali. 4. Nel caso di cui all'art. 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.». «Art. 192 (Continuazione della procedura). - 1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto. 2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato. 3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.».