Art. 38 
                  (Tasse e diritti di mantenimento) 
1. Il pagamento e' annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale
per i modelli di utilita' e disegni e modelli. La tassa o il  diritto
di mantenimento in vita e' dovuto  entro  il  mese  corrispondente  a
quello in cui e' stata depositata la domanda. Possono  essere  pagate
anticipatamente piu' annualita' se riferite allo stesso brevetto. 
2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per  varieta'
vegetali sono dovute, per la durata della privativa di  cui  all'art.
109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa
medesima. Il pagamento e' annuale ed e' dovuto anticipatamente  entro
il mese corrispondente a quello in cui la domanda e' stata concessa. 
3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo
37 del Codice, si ottiene con il pagamento  del  diritto  prescritto.
Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento
per un disegno o modello multiplo, il titolare  abbia  dichiarato  di
rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il  diritto  di  mantenimento
dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli. 
4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o  i
diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi  dalla
fine  del  mese  di  rilascio  dell'attestato  di  concessione  o  di
registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima
annualita' delle tasse relative alle nuove varieta' vegetali. 
5. Per i brevetti europei validi in  Italia  il  diritto  annuale  e'
dovuto a partire dall'anno successivo a quello in cui la  concessione
del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino  europeo  dei
brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente  a  quello
di deposito della domanda di brevetto europeo. 
6. Scaduti i termini previsti ai  commi  1,  2,  3,  4  e  5  per  il
pagamento  delle  tasse  ovvero  dei  diritti  di  mantenimento,   il
pagamento e' ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto
di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice. 
7. Il mantenimento della registrazione di marchio e' effettuato entro
i termini e con le modalita' di cui all'articolo 159 del Codice. 
8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192
del  Codice  deve  essere  accompagnata  dal  pagamento  del  diritto
previsto. 
 
          Note all'art. 38: 
             - Si riporta il testo degli articoli 109, comma  1,  37,
          227 e 192 del decreto legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art. 109 (Durata della protezione). - 1. Il diritto  di
          costitutore, concesso a norma di questo codice, dura  venti
          anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per  gli
          alberi e le viti tale diritto dura  trent'anni  dalla  data
          della sua concessione. 
             «Art.  37   (Durata   della   protezione).   -   1.   La
          registrazione del disegno o  modello  dura  cinque  anni  a
          decorrere dalla data di  presentazione  della  domanda.  Il
          titolare puo' ottenere la proroga della durata  per  uno  o
          piu'  periodi  di  cinque  anni  fino  ad  un  massimo   di
          venticinque anni dalla data di presentazione della  domanda
          di registrazione.». 
             «Art. 227 (Diritti  per  il  mantenimento  in  vita  dei
          titoli di proprieta' industriale). -  1.  Tutti  i  diritti
          previsti  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli   di
          proprieta'     industriale     devono     essere     pagati
          anticipatamente, entro il mese corrispondente a  quello  in
          cui e' stata depositata la domanda,  trascorso  il  periodo
          coperto dal precedente pagamento. 
             2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e'
          ammesso nei sei mesi successivi con  l'applicazione  di  un
          diritto di  mora,  il  cui  ammontare  e'  determinato  per
          ciascun diritto di  proprieta'  industriale  dal  Ministero
          delle attivita' produttive, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
   3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti  annuali.  4.  Nel
   caso di cui all'art. 6, comma 1,  tutti  i  soggetti  sono  tenuti
   solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.». 
             «Art. 192 (Continuazione della procedura). -  1.  Quando
          il richiedente o il titolare di un  diritto  di  proprieta'
          industriale  non  abbia  osservato   un   termine   fissato
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi,  relativamente  ad
          una procedura di fronte allo stesso Ufficio,  che  comporti
          il rigetto della domanda o istanza o  la  decadenza  di  un
          diritto,  la  procedura  e'  ripresa   su   richiesta   del
          richiedente   o   titolare   accompagnata    dalla    prova
          dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto  entro  il
          termine precedentemente scaduto. 
             2. La richiesta deve essere presentata  entro  due  mesi
          dal termine non osservato. 
             3. La disposizione di cui al presente  articolo  non  e'
          applicabile  ai  termini  riguardanti   la   procedura   di
          opposizione.».