Art. 40 
                           (Trascrizione) 
1. Devono essere redatte in  duplice  esemplare,  di  cui  uno  viene
restituito  al  richiedente  con   la   dichiarazione   dell'avvenuta
trascrizione: 
a)  la  domanda  di  trascrizione  di  cambiamento  di   titolarita',
conseguente ad atti di cessione  o  ad  atti  societari  di  fusione,
scissione, divisione  o  successione  o  a  sentenze  che  dichiarano
l'esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c)  dell'articolo
138 del  Codice  ovvero  la  domanda  di  trascrizione  di  atti  che
costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o  reali  di
godimento o diritti di garanzia; 
b)  la  domanda  di  trascrizione   degli   atti   di   pignoramento,
aggiudicazione  in  seguito  a  vendita  forzata,  sospensione  della
vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati  per
essere restituiti al debitore, espropriazione per causa  di  pubblica
utilita', nonche' delle sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di
proprieta'  industriale  e  relative  domande  giudiziali,  e   delle
sentenze che  dispongono  la  conversione  di  titoli  di  proprieta'
industriale nulli e relative domande giudiziali. 
2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti: 
a) copia dell'atto da cui risulta il  cambiamento  di  titolarita'  o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali di godimento o di garanzia di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma  1,  lettera  b),
osservate le norme della legge sul registro ove  occorra,  oppure  un
estratto  dell'atto  stesso  oppure   nel   caso   di   fusione   una
certificazione rilasciata dal  Registro  delle  imprese  o  da  altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione
di avvenuta cessione  firmata  dal  cedente  e  dal  cessionario  con
l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. L'Ufficio  italiano
brevetti  e  marchi  puo'  richiedere  che  la  copia   dell'atto   o
dell'estratto sia certificata conforme all'originale da  un  pubblico
ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica competente; 
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti. 
3. Nel caso in cui la domanda di  trascrizione  sia  accompagnata  da
copia autentica dell'atto pubblico estero o  dall'originale  o  copia
autentica della scrittura privata autenticata all'estero, vanno anche
osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio
o un archivio notarile italiano. 
4. Ove la domanda di trascrizione sia  accompagnata  da  un  estratto
dell'atto di cui al comma 2, lettera a) o da una  certificazione  del
Registro delle Imprese o di altra autorita' competente,  questi  atti
non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione. 
5. Per gli atti  provenienti  dall'estero  la  traduzione  e'  sempre
dovuta e si applica l'articolo 6. 
6. Alla domanda di  trascrizione  si  applica  la  procedura  di  cui
all'articolo 173 del Codice, per quanto compatibile. 
7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano
anche alle domande  di  iscrizione  nel  registro  internazionale  di
cambiamenti di titolarita' ovvero  di  restrizioni  del  diritto  del
titolare di disporre della registrazione  internazionale,  in  quanto
compatibili con le norme internazionali. In questo  caso  le  domande
devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti
il documento  comprovante  il  pagamento  della  tassa  prescritta  e
l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio  internazionale,
compilato in duplice esemplare. 
 
          Note all'art. 40: 
             - Per il testo dell'art. 138 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 10. 
             - Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del  2005
          si veda nelle note all'art. 4.