Art. 42 (Riserva di deposito) 1. I documenti, di cui e' fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso. 2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.
Note all'art. 42: - Per l'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.